Recinzione in cemento armato: serve il permesso di costruire?

Il Consiglio di Stato interviene sulla qualificazione dell’opera e sulla legittimità di un eventuale ordine di demolizione

di Redazione tecnica - 04/07/2025

Il permesso di costruire: quando è richiesto e con quali riferimenti normativi

Per comprendere la decisione dei giudici, può essere utile richiamare le previsioni dell’art. 10 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), che definisce tassativamente gli interventi soggetti a permesso di costruire.

Si tratta, in particolare, di:

  • interventi di nuova costruzione (art. 3, comma 1, lett. e)), tra cui la realizzazione di manufatti edilizi fuori terra e interrati, recinzioni in muratura e opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
  • interventi di ristrutturazione urbanistica;
  • interventi di ristrutturazione edilizia “pesante”, comportanti modifiche volumetriche, prospetti, sagoma o destinazione d’uso urbanisticamente rilevante.

Per le recinzioni, la giurisprudenza ha precisato che il permesso di costruire è necessario quando si tratti di opere permanenti che incidano in modo stabile sull’assetto del territorio, come muretti in cemento armato, anche se di altezza non elevata.

Negli altri casi (recinzioni in rete metallica di modesta entità, opere precarie), è sufficiente la CILA o la SCIA, salvo diversa previsione regionale o regolamentare.

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