Recinzione in cemento armato: serve il permesso di costruire?

Il Consiglio di Stato interviene sulla qualificazione dell’opera e sulla legittimità di un eventuale ordine di demolizione

di Redazione tecnica - 04/07/2025

La decisione del Consiglio di Stato

Sulla base di questi presupposti, Palazzo Spada ha respinto l’appello, confermando la pronuncia del TAR.

In particolare, i giudici hanno ribadito che:

  • il parametro dirimente non è esclusivamente l’altezza, bensì la natura dell’opera;
  • quando la recinzione presenta carattere permanente e incide in modo stabile sull’assetto edilizio del territorio (come accade per manufatti in calcestruzzo armato), si configura un intervento di nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e) del d.P.R. 380/2001, soggetto a permesso di costruire.

Ribadiscono inoltre i giudici d’appello che la natura vincolata del potere repressivo, esercitato ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001, esclude l’obbligo di una motivazione specifica sull’interesse pubblico alla rimozione dell’abuso. Non è necessaria alcuna comparazione con interessi privati, né la valutazione di un affidamento qualificato a mantenere l’opera abusiva.

Non solo: l’adozione del provvedimento non richiede la comunicazione di avvio del procedimento (art. 7, legge 241/1990). Pertanto, non sussiste alcun vizio procedimentale per la mancata interlocuzione con il destinatario.

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