Recupero abitativo: quando è qualificabile come ristrutturazione edilizia?

La Regione Siciliana chiarisce l’ambito di applicabilità della Legge n. 16/2016 sul recupero ai fini abitativi di edifici esistenti, alla luce della novella introdotta dalla L.R. n. 19/2023

di Redazione tecnica - 10/06/2025

Nozione di edificio esistente

Sulla nozione di “edificio esistente”, si evidenzia che esso deve essere completo in ogni sua parte e assistito da relativa agibilità. Questo perché il “recupero abitativo” sottende a spazi da recuperare, quindi esistenti alla data del 31 dicembre 2023 e che potranno, a certe condizioni, essere adibiti come abitativi.

In riferimento poi, alla definizione di “ristrutturazione edilizia” ex art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001, così come recepito in Sicilia con legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, non si ritiene che possano esserci limiti di applicazione all'istituto del recupero abitativo, se riguarda edifici oggetto di ristrutturazione edilizia così come disciplinata dalla norma citata.

Resta pur sempre inteso il limite temporale invalicabile del 31 dicembre 2023.

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