Quando un sottotetto può essere considerato abitabile ai fini urbanistici? È possibile cumulare le premialità del Piano Casa con quelle del PRG per l'altezza? Come incide il Salva Casa sulla legittimità degli interventi di recupero dei sottotetti e su quali è possibile applicare la normativa introdotta con il D.L. n. 69/2024?
Recupero sottotetto: il Consiglio di Stato sulle sopraelevazioni
La complessa stratificazione normativa tra strumenti urbanistici comunali, leggi regionali e disciplina statale dell’edilizia non rende sempre facile il corretto utilizzo delle premialità volumetriche, con il rischio di instaurare contenziosi da privati e Amministrazioni.
È quanto emerge dalla sentenza del Consiglio di Stato del 24 luglio 2025, n. 6595, che interviene su un tema di grande attualità: la possibilità di sommare, in un intervento di demolizione e ricostruzione, la sopraelevazione di un piano prevista dal Piano Casa con l’incremento di altezza di 1,70 metri per la realizzazione di un sottotetto abitabile.
Il caso: richiesta di riesame e diniego comunale
La vicenda trae origine dall’istanza di riesame presentata dai proprietari di un immobile confinante con quello oggetto di un intervento edilizio assentito ai sensi dell’art. 4 della l.r. Piemonte n. 20/2009. I lavori hanno comportato la parziale demolizione e ricostruzione di un fabbricato residenziale.
I ricorrenti lamentavano:
- il mancato rispetto dell’altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici;
- l’illegittimo cumulo tra le premialità del PRG (1,70 m per sottotetto abitabile) e quelle della legge regionale (sopraelevazione di un piano);
- l’assenza di verifica di altri parametri qualitativi, tra cui il rapporto di copertura.
Il Comune ha respinto l’istanza, confermando la legittimità del titolo edilizio e rigettando l’annullamento in autotutela.
Ne è scaturito il ricorso al TAR, sfociato poi nell'appello al Consiglio di Stato.