Responsabile tecnico e Albo Gestori Ambientali: in Gazzetta Ufficiale la delibera con requisiti e modalità attuative
Dal 2 gennaio 2026 è in vigore il testo di riordino su requisiti, verifiche di idoneità e modalità operative del responsabile tecnico, alla luce delle modifiche all’art. 212 del d.lgs. 152/2006
Con la comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Deliberazione del 26 novembre 2025, n. 6 entra in vigore il testo che riordina in modo organico i requisiti e le modalità attuative del ruolo del responsabile tecnico, figura centrale per l’iscrizione e il mantenimento delle iscrizioni all’Albo nazionale gestori ambientali.
Albo Nazionale Gestori Ambientali: in Gazzetta Ufficiale la delibera sui requisiti del responsabile tecnico
Il provvedimento, valido dal 2 gennaio 2026, recepisce anche le più recenti modifiche normative intervenute sull’art. 212 del d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) e costituisce il riferimento unico per imprese e professionisti.
Nel dettaglio, la Deliberazione n. 6/2025 dà attuazione agli articoli 12 e 13 del D.M. 3 giugno 2014, n. 120, che disciplinano compiti, requisiti, formazione e verifiche del responsabile tecnico.
In questa cornice si inserisce anche il coordinamento con il nuovo comma 16-bis dell’art. 212 del d.lgs. 152/2006, introdotto dal decreto-legge n. 153/2024, relativo alla possibilità per il legale rappresentante di assumere il ruolo di responsabile tecnico in presenza di specifiche condizioni.
I requisiti del responsabile tecnico: titoli ed esperienza
L’articolo 1 della Deliberazione individua i requisiti minimi del responsabile tecnico rinviando all’Allegato A, che rappresenta uno degli elementi centrali del provvedimento.
Per ciascuna categoria e classe di iscrizione, vengono definiti in modo puntuale:
- il titolo di studio richiesto (diploma o laurea, a seconda dei casi);
- la necessità di superamento della verifica di idoneità;
- il numero di anni di esperienza maturata nello specifico settore di attività.
Particolarmente rilevante è la precisazione delle modalità di maturazione dell’esperienza, che può essere acquisita:
- come legale rappresentante;
- come responsabile tecnico o direttore tecnico;
- come dirigente o funzionario con responsabilità tecniche;
- come dipendente in affiancamento al responsabile tecnico, previo adempimento formale nei confronti della Sezione regionale.
Questo ultimo aspetto assume un valore operativo importante, perché consente di strutturare percorsi di crescita professionale documentati e riconosciuti.
Le verifiche di idoneità: struttura, durata e aggiornamento
La Deliberazione ridefinisce in modo unitario il sistema delle verifiche di idoneità, distinguendo chiaramente tra:
- verifica iniziale, composta da un modulo generale e da almeno un modulo specialistico;
- verifiche di aggiornamento, limitate ai soli moduli specialistici.
L’idoneità ha una validità quinquennale, con la possibilità di sostenere la verifica di aggiornamento a partire dall’anno precedente la scadenza. È previsto anche un periodo di tolleranza di 12 mesi dopo la scadenza, durante il quale il responsabile tecnico non può operare fino al superamento della verifica.
Le materie oggetto delle prove sono dettagliatamente elencate nell’Allegato C, con un’articolazione molto ampia che copre:
- legislazione ambientale e dei rifiuti;
- responsabilità del responsabile tecnico;
- sicurezza sul lavoro;
- moduli specialistici differenziati per categoria (trasporto rifiuti, intermediazione, bonifiche, amianto).
La dispensa per il legale rappresentante: limiti e condizioni
Uno dei punti più delicati del provvedimento riguarda la dispensa dalle verifiche di idoneità per il legale rappresentante dell’impresa.
La Deliberazione recepisce il chiarimento ministeriale intervenuto nel 2025, precisando che:
- la dispensa riguarda solo le verifiche di idoneità;
- non vengono meno i requisiti di titolo di studio e di esperienza professionale;
- la dispensa è valida esclusivamente per l’impresa rappresentata e per lo specifico settore di attività.
La cessazione del ruolo di legale rappresentante comporta automaticamente la decadenza della dispensa, con obbligo di sostenere la verifica di aggiornamento o, decorso il termine, la verifica iniziale.
Modalità di svolgimento delle prove: cartaceo e digitale
La Deliberazione disciplina in modo dettagliato anche le modalità operative delle verifiche, prevedendo:
- prove scritte con 40 quiz a risposta multipla per ciascun modulo;
- punteggi differenziati per risposte corrette, errate o omesse;
- possibilità di svolgimento delle verifiche in modalità cartacea o digitale, secondo le procedure descritte negli Allegati G e H.
Norme transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore
Infine, con l’articolo 11, il Comitato nazionale opera una abrogazione espressa di numerose deliberazioni precedenti, eliminando sovrapposizioni e incertezze interpretative.
Le domande già presentate restano disciplinate dal regime previgente, mentre le nuove regole si applicano a partire dal 2 gennaio 2026, data di entrata in vigore della Deliberazione.
Considerazioni operative
Dal punto di vista professionale, la Deliberazione rappresenta un testo di riordino, che fornisce finalmente un quadro sistematico e leggibile delle regole applicabili al responsabile tecnico.
Per imprese e consulenti tecnici diventa ora essenziale:
- verificare puntualmente la coerenza dei requisiti del responsabile tecnico con la categoria e la classe di iscrizione;
- programmare per tempo le verifiche di aggiornamento;
- prestare attenzione alla corretta documentazione dell’esperienza professionale, soprattutto nei casi di affiancamento.
In un settore ad alta responsabilità come quello della gestione dei rifiuti, la chiarezza delle regole non è solo un adempimento formale, ma una condizione necessaria per operare in modo consapevole e conforme.
Documenti Allegati
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