Responsabilità del direttore dei lavori e diligenza tecnica: la Cassazione fa chiarezza

La Suprema Corte (sentenza n. 29167/2025) ribadisce che il direttore dei lavori risponde dei vizi costruttivi se omette controlli e non informa il committente.

di Redazione tecnica - 11/11/2025

Fino a che punto arriva la responsabilità del direttore dei lavori quando l’opera presenta vizi costruttivi? È sufficiente limitarsi a un controllo formale della corretta esecuzione, oppure la funzione richiede una vigilanza effettiva e costante, capace di prevenire errori e difetti?

Responsabilità del direttore dei lavori e diligenza tecnica: la sentenza della Cassazione

Quello del direttore dei lavori è un ruolo molto delicato sulle cui responsabilità si sta formando sempre di più una giurisprudenza che negli anni ne ha definito i contorni operativi. È il caso del nuovo intervento della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 29167 del 4 novembre 2025, ha risposto alle domande in premessa e riaffermato alcuni importanti principi consolidati ma spesso trascurati sul piano operativo.

La controversia trae origine dalla costruzione di un edificio che, a pochi anni dal completamento, aveva manifestato gravi difetti strutturali e di finitura: infiltrazioni, crepe, distacchi d’intonaco e vizi nei materiali impiegati. Il committente, ritenendo che tali difetti derivassero non solo da errori dell’impresa esecutrice ma anche da una carente vigilanza in fase di cantiere, aveva citato in giudizio sia l’impresa sia il direttore dei lavori, chiedendo il risarcimento dei danni.

Il Tribunale di primo grado aveva accolto parzialmente la domanda, riconoscendo la corresponsabilità di entrambi. In sede di appello, il direttore dei lavori aveva tentato di ottenere la riforma della sentenza, sostenendo di non essere intervenuta direttamente nell’esecuzione e di non aver avuto alcun ruolo causale nella genesi dei difetti, imputabili – a suo dire – a un’esclusiva responsabilità dell’appaltatore.

La Corte d’appello aveva però confermato la condanna, sottolineando come la professionista non avesse fornito prova di aver svolto un’effettiva attività di controllo tecnico durante le fasi di cantiere. Dagli atti emergeva, anzi, un comportamento sostanzialmente omissivo, privo di verifiche, di disposizioni operative e di segnalazioni al committente circa le irregolarità riscontrabili anche visivamente. Un’inerzia che, secondo i giudici di merito, integrava violazione degli obblighi di diligenza qualificata e giustificava la condanna solidale con l’impresa.

Da qui il ricorso in Cassazione, occasione utile per ricostruire il quadro normativo di riferimento e chiarire i principi applicabili.

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