SCIA annullata e ordine di demolizione: le responsabilità del progettista
Il progettista risponde delle dichiarazioni rese nella SCIA anche se non è il proprietario o titolare di un diritto reale sull’immobile. Il TAR spiega il perché
È possibile che un progettista sia destinatario di un ordine di demolizione, pur non essendo proprietario né esecutore materiale delle opere?
La risposta è affermativa, come chiarito dal TAR Lazio con la sentenza del 20 ottobre 2025, n. 18033, che ha ricondotto il tecnico tra i soggetti responsabili ex art. 29 del Testo Unico Edilizia.
Ordine di demolizione: destinatario anche il progettista dell'intervento abusivo
Il caso trae origine dalla presentazione di una DIA (poi SCIA “pesante”) ai sensi della L.R. Lazio n. 21/2009 (c.d. “Piano Casa”), relativa a un intervento di ristrutturazione edilizia ex art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), per conto del proprietario di un immobile sito a Roma.
Successivamente, il Comune ha disposto l’annullamento in autotutela della SCIA, rilevando che:
- mancava la prova della legittimità urbanistica della preesistenza;
- gli immobili erano già stati oggetto di tre istanze di condono respinte;
- l’area risultava classificata come “verde pubblico” nel PRG, quindi non rientrante nel campo applicativo del “Piano Casa”.
Il primo ricorso del progettista contro l’annullamento del titolo abilitativo era stato dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione, essendo l’interesse tutelato riferibile solo al proprietario.
Nelle more, l’Amministrazione aveva emesso un ordine di demolizione ex art. 31 T.U. Edilizia, cui il committente aveva ottemperato. Il progettista, tra i destinatari dell’ingiunzione, ha però impugnato l’ordinanza, sostenendo che solo il proprietario o il responsabile dell’abuso potessero essere destinatari del provvedimento.
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