La decisione del CGARS
Il cuore della questione è l’applicazione dell’art. 29 del D.L. 4/2022 (“Sostegni ter”). La norma ha reso obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi in tutti i bandi pubblicati nel periodo 27 gennaio 2022 – 31 dicembre 2023, segnando il passaggio dalle compensazioni discrezionali del periodo emergenziale a un meccanismo strutturale di riequilibrio, stabilendo che «È obbligatorio l’inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall’art. 106, comma 1, lett. a), del d.lgs. 50/2016».
Sulla base di questo dettato normativo, il CGARS ha confermato la sentenza del TAR, sottolineando in particolare:
- la natura imperativa ed eterointegrante della norma, che si inserisce automaticamente nei documenti di gara e nei contratti, anche in assenza di esplicita previsione;
- l’assenza di discrezionalità per le stazioni appaltanti, che devono inserire d’ufficio la clausola revisionale, senza poterla escludere per motivi di bilancio o opportunità.
Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. V, n. 5667/2022; n. 2295/2015), il Collegio ha ribadito che la revisione dei prezzi, quando prevista da una norma imperativa:
- non dipende dalla volontà delle parti;
- discende automaticamente dagli artt. 1339 e 1419 c.c., rispettivamente in materia di eterointegrazione e nullità parziale delle clausole difformi;
- è auto-applicativa e vincolante per tutte le procedure bandite dopo il 27 gennaio 2022;
- deve ritenersi inserita di diritto anche nei contratti che richiamano prezzari non aggiornati.
La norma, infatti, opera come strumento di salvaguardia della sostenibilità economica dei contratti pubblici, garantendo l’effettiva esecuzione delle opere PNRR e la corretta gestione delle risorse pubbliche.
In questa prospettiva, la revisione prezzi non è un istituto “premiale” per l’appaltatore, ma una garanzia per l’amministrazione, che evita il blocco dei lavori e assicura la prosecuzione degli investimenti strategici.
No a questioni pregiudiziali
Il CGARS ha inoltre escluso qualsiasi contrasto con l’art. 89 della Direttiva 2014/25/UE, osservando che l’eterointegrazione non altera la concorrenza né modifica la sostanza dell’appalto, ma ristabilisce l’equilibrio economico-finanziario originario.
Da qui il rigetto della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ritenendo che la disposizione nazionale persegua obiettivi di ordine pubblico economico e che la sua applicazione non incida sulle condizioni essenziali del contratto.
I giudici, piuttosto, hanno riconosciuto alla clausola di revisione prezzi un ruolo di garanzia dell’equilibrio contrattuale.