Revisione prezzi lavori pubblici: indici ISTAT TOL e applicazione dell’art. 60

Dal MIT il Decreto n. 743/2026 per l’adozione degli indici ISTAT per le Tipologie Omogenee di Lavorazioni. Indicazioni operative e prime riflessioni sulla sua applicazione nel quadro del D.Lgs. n. 36/2023 e nella gestione delle oscillazioni dei costi nei contratti pubblici

Con il Decreto del Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 743 del 30 marzo 2026 pubblicato il 28 aprile sul sito del MIT, si è finalmente completato il quadro normativo necessario a rendere pienamente operativo il meccanismo di revisione dei prezzi per i contratti di lavori pubblici disciplinato dall'art. 60 del d.lgs. 36/2023.

Il Decreto, adottando i singoli indici di costo delle lavorazioni elaborati dall'ISTAT, sblocca un sistema che, per il settore dei lavori, era rimasto di fatto inapplicato dalla data di entrata in vigore del primo Correttivo al Codice (d.lgs. 209/2024), costringendo le stazioni appaltanti ad applicare il regime ante Correttivo con i limiti che tutti conosciamo: la disponibilità di soli 3 indici di costo generali (fabbricato residenziale, capannone industriale e tronco stradale con tratto in galleria) non strutturati secondo la logica delle TOL.

Il nuovo regime della revisione prezzi per i lavori pubblici

L'art. 60 del Codice e il relativo Allegato II.2-bis hanno introdotto un sistema di revisione prezzi obbligatorio e automatico, con l'obiettivo di preservare l'equilibrio contrattuale a fronte di variazioni significative dei costi.

Per gli appalti di lavori, il meccanismo si fonda su un "indice sintetico" specifico per ogni appalto. Tale indice è calcolato come media ponderata di indici di costo relativi a venti “Tipologie Omogenee di Lavorazioni” (TOL), individuate nella Tabella A dell'Allegato II.2-bis. (introdotto con d.lgs. 209/2024). La sua determinazione è un'attività che spetta al progettista in sede di elaborazione del progetto posto a base di gara e la procedura per la sua formazione è descritta all'art. 4 dell'All. II.2-bis.

Le clausole di revisione si attivano automaticamente quando la variazione di questo indice sintetico supera la soglia del 3% rispetto al valore iniziale, con il riconoscimento all'appaltatore del 90% dell'eccedenza.

Tuttavia, l'intero sistema era subordinato all'adozione, provvedimento adottato dal MIT, degli indici di costo ISTAT per ciascuna TOL.

L'ambito di applicazione della disciplina: tra disposizioni transitorie e decreto n. 743/2026

L’art. 16 del All. II.2-bis prevede che le nuove modalità di determinazione degli indici di riferimento attraverso il meccanismo delle TOL trovi applicazione “alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 60, comma 4, primo periodo, del codice”, ovvero dalla pubblicazione del decreto direttoriale.

Di conseguenza, come espressamente previsto dallo stesso comma 2 dell’art. 16, alle procedure avviate fino al 28 aprile 2026, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 60 “ante-Correttivo” e, dunque, sulla base dei 3 indici previsti dalla norma (fabbricato residenziale, capannone industriale, tronco stradale con tratto in galleria).

L'art. 2 del decreto n. 743/2026 ha tuttavia precisato il campo di applicazione del nuovo sistema.

Il comma 1 stabilisce, senza sorprese, che i nuovi indici si applicano a tutte le procedure di affidamento avviate dopo l’acquisizione di efficacia del Decreto. Quest’ultimo è stato pubblicato il 28.4.2026 sul sito del MIT, a seguito della registrazione della Corte dei Conti intervenuta il 17 aprile, e acquista efficacia dalla medesima data di pubblicazione. Ne consegue che il nuovo regime trova applicazione per tutte le procedure in cui la pubblicazione del bando o dell’avviso, la trasmissione degli inviti o l’adozione della determina a contrarre siano successive a tale momento.

Per queste gare, l'applicazione del nuovo sistema revisionale è obbligatoria e dovrà essere prevista fin dalla progettazione.

Il comma 2 introduce una facoltà per le stazioni appaltanti, definita "convenzionale", di applicare i nuovi indici anche a procedure in corso.

Nello specifico, l'applicazione è possibile, nei limiti del quadro economico dell’opera, per:

  • Procedure di gara già bandite ma con contratto non ancora stipulato: la stazione appaltante può decidere di applicare il nuovo meccanismo revisionale, anche se il bando di gara prevedeva clausole di revisione prezzi differenti (o non le prevedeva affatto).
  • Contratti in corso di esecuzione: la revisione prezzi con i nuovi indici può essere applicata ai SAL relativi a lavorazioni eseguite e contabilizzate a partire dalla di acquisizione di efficacia del Decreto, anche qui in deroga alle clausole di revisione prezzi previste in contratto.

Il nodo operativo della disciplina transitoria

L'utilizzo dell'espressione “possono applicare convenzionalmente” solleva un primo, fondamentale interrogativo: la stazione appaltante può imporre unilateralmente l'applicazione dei nuovi indici o è necessario un accordo (una "convenzione", appunto) con l'appaltatore? La locuzione suggerisce la necessità di un consenso tra le parti.

Per le procedure non ancora contrattualizzate, la stazione appaltante potrà valutare l’applicazione dei nuovi indici anche in deroga alle clausole originarie, purché la scelta sia espressa, motivata e resa conoscibile prima della stipula. Per i contratti già in corso, invece, il riferimento alla convenzionalità rende difficilmente praticabile un’applicazione meramente unilaterale: sarebbe opportuno procedere mediante atto aggiuntivo, verbale di accordo o altro atto negoziale idoneo a disciplinare il nuovo meccanismo per i SAL successivi all’efficacia del Decreto.

In altre parole, il Decreto apre la porta a questa possibilità, ma spetta alle parti definire consensualmente le relative modalità, a condizione che la disponibilità del quadro economico sia coerente con la disciplina dell’All. II.2-bis.

Come applicare i nuovi indici ai contratti in corso di esecuzione?

A fronte del consenso delle parti che, dunque, “rinegoziano” le condizioni contrattuali anche al fine di risolvere le criticità applicative della disciplina “ante-Correttivo”, il problema si sposta sul come debbano essere calate le nuove disposizioni in rapporti contrattuali nati quando l’indice sintetico TOL non era ancora disponibile.

La soluzione non può che risiedere in un'analisi a posteriori del progetto, finalizzata a "ricostruire" l'indice sintetico specifico per quel contratto.

Si potrebbe iniziare con l’analisi del progetto ove la stazione appaltante, con il supporto del direttore dei lavori e del progettista, prende in esame il progetto esecutivo e il computo metrico estimativo posti a base di gara.

Successivamente si dovrebbe procedere con la classificazione delle lavorazioni secondo le TOL: tutte le lavorazioni previste nel progetto devono essere ricondotte alle 20 Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL) definite nella Tabella A dell'Allegato II.2-bis. Ad esempio, le opere di scavo andranno nella TOL "Scavi e movimenti terra", le strutture in cemento armato nella TOL "Opere strutturali in c.a.", e così via (si ricorda che le categorie SOA non seguono le TOL, il che vuol dire che una TOL potrebbe inglobare anche diverse SOA).

Infine, si dovrebbe calcolare l'incidenza economica di ciascuna TOL sull'importo totale dei lavori a base di gara e definire l'indice sintetico per quello specifico contratto, che sarà la media ponderata dei singoli indici ISTAT (ora disponibili) pesati secondo le percentuali calcolate.

Un'utile analogia per comprendere il procedimento indicato è fornita dall'art. 7 dell'All. II.2-bis del Codice, che prevede proprio la rideterminazione dell'indice sintetico nel caso di varianti in corso d'opera. Se l'indice può essere ricalcolato per una variante, a maggior ragione può essere "calcolato" per la prima volta per consentire l'applicazione di una norma transitoria che mira a preservare l'equilibrio del contratto.

Del resto, se è vero che la revisione prezzi disegnata dal nuovo Codice – come attuata dal Correttivo e dall’All. II.2-bis – è un meccanismo automatico e obbligatorio, che non richiede neppure un’istanza di parte e rispetto al quale opera il meccanismo di eterointegrazione in assenza di una clausola espressa, allora non vi sono ostacoli sistematici a ritenere ammissibile una determinazione “postuma” dell’indice sintetico nei contratti già in essere.

In questa prospettiva, il problema non è tanto se l’indice possa essere costruito oggi, ma come viene costruito: ciò che assume rilievo decisivo è la corretta riconduzione delle lavorazioni alle TOL e la conseguente individuazione degli indici ISTAT applicabili. È su questo passaggio tecnico – più che sul momento temporale della sua effettuazione – che si gioca la tenuta dell’equilibrio contrattuale anche nei rapporti già in corso.

A cura di Rosamaria Berloco e Marica De Angelis

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