Ribasso 100% servizi tecnici: quando e come è ammesso e perché non porta all’esclusione

Il TAR Lazio chiarisce nuovamente il rapporto tra equo compenso e ribasso sulla quota del 35%, alla luce di quanto disposto dal Correttivo al Codice Appalti

di Redazione tecnica - 09/04/2026

È davvero possibile offrire un ribasso del 100% sui servizi tecnici senza essere esclusi dalla gara? E, soprattutto, una simile offerta è compatibile con il principio dell’equo compenso oppure rischia di svuotarlo di contenuto?

Il tema non è nuovo, ma negli ultimi mesi ha assunto un peso crescente nelle procedure di affidamento, soprattutto negli appalti integrati, dove la costruzione dell’offerta economica si muove lungo un equilibrio nel quale la libertà dell’operatore si confronta con la necessità di garantire un livello adeguato di remunerazione delle prestazioni professionali.

Su questo terreno è intervenuto il Correttivo al Codice dei contratti pubblici, introducendo all’art. 41 del d.Lgs. n. 36/2023 un meccanismo che distingue nettamente tra una quota del compenso sottratta al ribasso (65%) e una quota restante del 35%, esposta invece alla competizione.

Il sistema sembra garantire una base economica non comprimibile, ma allo stesso tempo consente di concentrare la competizione sulla parte residuale, fino al punto di poterla azzerare completamente, soprattutto quando la legge di gara non disciplina in modo esplicito questo scenario.

In questo contesto si inserisce la sentenza del TAR Lazio, sez. II Roma, 23 marzo 2026, n. 5405, che affronta direttamente il tema del ribasso del 100% sulla quota del 35% dei servizi tecnici, chiarendo ancora una volta quando una simile offerta può ritenersi ammissibile e quando, invece, può legittimare un’esclusione.

Ribasso 100% servizi tecnici: quando è ammesso e quando scatta l’esclusione

La controversia nasce nell’ambito di una procedura aperta bandita per la conclusione di un accordo quadro relativo a interventi di manutenzione straordinaria della rete viaria, suddiviso in più lotti e aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

All’interno della componente economica, il disciplinare distingueva tra:

  • ribasso sui lavori;
  • ribasso sulla quota del 35% relativa ai servizi tecnici di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza.

Proprio quest’ultimo profilo ha generato il contenzioso. Un operatore economico aveva infatti presentato un’offerta caratterizzata da un ribasso del 100%, collocandosi in posizione utile in graduatoria.

La scelta è stata contestata dalla ricorrente, che ha sostenuto l’illegittimità dell’ammissione dell’offerta e, di conseguenza, dell’esito della gara.

Secondo la tesi proposta, il disciplinare conteneva un limite preciso, laddove prevedeva che il ribasso percentuale offerto non potesse essere pari a zero né a cento. Tale previsione, secondo la ricorrente, doveva essere riferita anche alla componente economica relativa ai servizi tecnici, con la conseguenza che un ribasso integrale sulla quota del 35% avrebbe dovuto comportare l’esclusione dell’operatore.

A questo argomento si affiancava un ulteriore profilo, legato al principio dell’equo compenso. Il ribasso del 100%, secondo la ricostruzione proposta, si sarebbe tradotto nella sostanziale gratuità della prestazione professionale, in contrasto con la disciplina introdotta dalla Legge n. 49/2023.

La questione si concentra quindi su un punto ben preciso: stabilire se un ribasso del 100% sulla quota del 35% dei servizi tecnici sia legittimo e se possa essere sanzionato con l’esclusione alla luce della lex specialis e del quadro normativo vigente.

Art. 41 dopo il Correttivo al Codice: come funziona il ribasso sulla quota del 35%

Per comprendere la portata della decisione è necessario partire dal quadro normativo che disciplina oggi i servizi tecnici negli appalti integrati, profondamente inciso dal correttivo introdotto con il d.Lgs. n. 209/2024.

L’intervento si inserisce in un contesto caratterizzato da una tensione evidente tra due esigenze: la tutela delle prestazioni professionali, rafforzata dalla Legge n. 49/2023, che impone di evitare una compressione eccessiva dei corrispettivi; e la necessità di mantenere una reale competizione economica nelle procedure di affidamento, soprattutto quando si applica il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Due esigenze diverse che, nella prima fase di applicazione del nuovo Codice, hanno dato luogo a numerose difficoltà interpretative e applicative, motivo per cui il legislatore è intervenuto introducendo i commi 15-bis e seguenti all’art. 41 del d.Lgs. n. 36/2023.

La norma costruisce un meccanismo che distingue il compenso in due parti ben definite.

Una prima quota, pari al 65% dell’importo, è sottratta al ribasso e assume la forma di prezzo fisso, garantendo una base economica non comprimibile per la prestazione professionale.

Accanto a questa, una seconda quota, pari al restante 35%, può essere oggetto di ribasso in sede di offerta, ed è su questa componente che si concentra la competizione tra gli operatori.

Il dato letterale è chiaro: il termine “può” lascia aperta la possibilità di modulare liberamente il ribasso su quella quota. Non vengono introdotti limiti quantitativi, né è escluso che il ribasso possa arrivare fino ad azzerare completamente la parte variabile.

Questo non elimina le criticità. La competizione, concentrata su una porzione limitata dell’importo, può spingere gli operatori a ridurre drasticamente quella quota, con effetti che incidono sull’equilibrio complessivo dell’offerta.

Ribasso del 100%: perché non c’è violazione dell'equo compenso

Il TAR ha affrontato la questione partendo da un dato chiaro: la controversia non riguarda la possibilità di applicare un ribasso del 100% in sé, ma la sua rilevanza ai fini dell’esclusione.

In primo luogo, il giudice ha chiarito che il ribasso del 100% sulla quota del 35% non è incompatibile con il quadro normativo. Il ribasso non incide sull’intero compenso, ma soltanto su una parte che il legislatore ha reso disponibile alla competizione economica.

La restante quota del 65% resta fissa e non ribassabile, assicurando comunque una base economica per la prestazione professionale. In questa prospettiva, non si può parlare di gratuità della prestazione: l’offerta comprime la componente variabile, ma non elimina il compenso. Il riferimento all’art. 41 del d.Lgs. n. 36/2023 è quindi decisivo, perché la norma consente il ribasso sulla quota del 35% senza prevedere limiti alla sua entità.

Chiarito che il ribasso del 100% non è vietato dalla legge, il TAR ha concentrato l’attenzione sul disciplinare di gara.

La clausola contestata stabiliva che il ribasso percentuale offerto non potesse essere pari a zero né a cento. Secondo la ricorrente, tale limite doveva applicarsi anche alla componente dei servizi tecnici.

Una lettura che il TAR non ha condiviso. L’interpretazione ha valorizzato due elementi:

  • la formulazione al singolare, che porta a riferire il divieto all’offerta nel suo complesso;
  • la collocazione della clausola nelle modalità di compilazione della busta economica, e non tra i criteri di valutazione.

Questo consente di distinguere tra regole che incidono sul contenuto dell’offerta e regole che riguardano le modalità di presentazione. In questo caso, il divieto non è stato costruito per operare sulla singola voce relativa ai servizi tecnici.

A rafforzare la conclusione è anche un profilo logico: accogliere la tesi della ricorrente porterebbe a un risultato paradossale, perché un ribasso del 100% comporterebbe l’esclusione, mentre un ribasso del 99% consentirebbe il punteggio massimo.

Conclusioni: esclusione illegittima senza espresso divieto di ribasso al 100%

Alla luce di questi passaggi, il TAR ha escluso che l’offerta potesse essere considerata illegittima. Non è possibile escludere un operatore economico per aver offerto un ribasso del 100% sulla quota del 35% dei servizi tecnici quando la legge di gara non prevede in modo chiaro e diretto un divieto riferito a quella specifica componente.

L’interpretazione della lex specialis deve restare ancorata al testo e non può introdurre limiti non esplicitamente previsti. In questo quadro assumono rilievo i principi di buona fede, fiducia e tutela dell’affidamento degli operatori economici.

Il risultato è coerente con il sistema: il ribasso del 100% è ammesso e non può essere trasformato in causa di esclusione in assenza di un divieto espresso nella legge di gara.

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