Costi manodopera e ribasso offerta: nuovo intervento del Consiglio di Stato
Con la sentenza n. 9577/2025, Palazzo Spada riafferma che il ribasso va calcolato sull’importo complessivo a base di gara, comprensivo della manodopera
Quando un operatore economico formula il proprio ribasso, su quale importo deve parametrarlo? Il calcolo va effettuato su quello complessivo a base di gara, oppure su quello depurato dai costi della manodopera indicati dalla stazione appaltante? E, soprattutto, come si coordina l’indicazione separata del costo della manodopera con il meccanismo previsto dall’art. 41 del d.lgs. n. 36/2023?
Il tema è uno tra quelli che più frequentemente ritornano nei contenziosi in materia di appalti pubblici, con incertezze da parte degli OE (e a volte anche da parte delle SA) sull’applicazione delle previsioni del nuovo Codice dei contratti.
Costi della manodopera e importo appalto: il ribasso consentito nell'offerta
L'art. 41 prevede un duplice obbligo: da un lato quello per la stazione appaltante di individuare e indicare separatamente i costi della manodopera; dall’altro, quello per gli operatori economici di dichiarare in offerta i propri costi del personale. Questo sistema, concepito per garantire trasparenza, tutela della manodopera e verificabilità dei minimi salariali, ha però aperto nella prassi un interrogativo di particolare rilievo: l’indicazione separata significa che la manodopera vada esclusa dalla base ribassabile?
È in questo quadro che si inserisce la sentenza del Consiglio di Stato del 4 dicembre 2025, n. 9577, chiamato a valutare la legittimità di un’aggiudicazione fondata su un’offerta economica il cui ribasso è stato calcolato non sull’intero importo di gara, ma sull’importo decurtato dei costi della manodopera.
Il caso affrontato da Palazzo Spada
La vicenda offre dunque l’occasione per chiarire, una volta per tutte, il significato dell’indicazione separata e la corretta impostazione dell’offerta economica nel nuovo Codice.
In particolare, la controversia riguarda una procedura per l’affidamento di servizi,per la quale l’originaria aggiudicataria aveva offerto un ribasso non sull’intero importo a base di gara, bensì applicandolo a quello depurato dai costi della manodopera, con conseguente riduzione della base di calcolo a € 63.869,92.
Altri concorrenti, invece, avevano impostato il ribasso correttamente sull’importo complessivo.
Da qui l’impugnazione dell'aggiudicazione da parte di un altro concorrente a cui il TAR ha dato ragione, riconoscendo che la Stazione Appaltante aveva effettuato una valutazione errata dell'offerta del primo classificato. Ne è scaturito l'appello al Consiglio di Stato, che ha confermato le statuizioni del giudice di primo grado.
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