Riduzioni garanzia definitiva negli Accordi Quadro: nuovo parere del MIT
Il MIT chiarisce l’applicabilità delle riduzioni ex artt. 106 e 117 del Codice dei contratti anche alla garanzia principale dell’Accordo Quadro
In un Accordo Quadro, le riduzioni previste dall’art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) si applicano solo alle garanzie definitive dei contratti attuativi oppure anche alla garanzia principale dell’Accordo Quadro? La garanzia dell’Accordo Quadro resta “fissa” al 2% oppure può anch’essa essere ridotta? Come si coordinano tali riduzioni con l’eventuale maggiorazione per ribasso di cui all’art. 117, comma 2, del Codice?
Riduzioni garanzia definitiva negli Accordi Quadro: il parere del MIT
La gestione delle garanzie negli Accordi Quadro è uno degli aspetti più complessi per le stazioni appaltanti. Il Codice dei contratti distingue infatti tra:
- garanzia dell’Accordo Quadro;
- garanzie dei singoli contratti attuativi;
fissando valori massimi e regole di maggiorazione. Restava tuttavia un dubbio interpretativo: le riduzioni riconosciute agli operatori economici dal citato art. 106, comma 8, trovano applicazione anche sulla garanzia dell’Accordo Quadro o sono limitate ai soli attuativi?
Ha risposto a questa domanda il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che, con il parere n. 3712 del 2 ottobre 2025, ha chiarito la questione ricordando preliminarmente che l’art. 117, comma 1, individua due tipologie di garanzia: quella relativa all’Accordo Quadro, fissata entro il limite massimo del 2% dell’importo complessivo, e quelle dei contratti attuativi, che possono essere stabilite anche in misura inferiore al 10% del loro valore.
Il comma 3 dello stesso articolo dispone che alla garanzia definitiva si applichino le riduzioni previste dall’art. 106, comma 8, senza operare alcuna distinzione tra Accordo Quadro e attuativi. Ciò significa che la garanzia dell’Accordo Quadro non va considerata “fissa”, ma riducibile in presenza dei requisiti richiesti dal Codice (PMI, certificazioni di qualità, fideiussioni digitali, marchi e certificazioni specifiche).
In altre parole, le riduzioni si applicano sia alla garanzia principale dell’Accordo Quadro sia alle garanzie dei singoli contratti attuativi, a condizione che gli operatori dimostrino i requisiti previsti.
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