Riduzioni garanzia definitiva negli Accordi Quadro: nuovo parere del MIT
Il MIT chiarisce l’applicabilità delle riduzioni ex artt. 106 e 117 del Codice dei contratti anche alla garanzia principale dell’Accordo Quadro
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Redazione tecnica -
03/10/2025
Quadro normativo di riferimento
Il sistema delle garanzie nel Codice dei contratti si fonda su due articoli.
- l’art. 106, comma 8 (garanzia provvisoria), che introduce un meccanismo di riduzioni progressive. La garanzia è ridotta del 30% in presenza di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000, del 50% per micro, piccole e medie imprese (alternativa e non cumulabile con la precedente), del 10% aggiuntivo per garanzie digitali o telematiche, e fino al 20% aggiuntivo per certificazioni/marchi specifici indicati nei documenti di gara. Le riduzioni sono cumulabili in sequenza, salvo il divieto di cumulo tra la riduzione del 30% e quella del 50%;
- l’art. 117 (garanzia definitiva), che prevede di norma una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale. Per gli Accordi Quadro, però, la soglia massima è del 2% dell’importo complessivo, mentre per gli attuativi la garanzia può essere fissata anche sotto il 10%. Lo stesso articolo disciplina le maggiorazioni in caso di ribassi significativi e, al comma 3, estende le riduzioni dell’art. 106, co. 8, alla garanzia definitiva, creando così un regime uniforme.
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