Riforma del Testo Unico Edilizia: tra principi della delega e metodo di lavoro

La proposta di legge n. 2332 avvia la riscrittura del d.P.R. 380/2001. Analisi della delega e considerazioni tecniche sul rischio di un testo astratto e sull’importanza del transitorio.

di Gianluca Oreto - 11/09/2025

Dopo anni di attesa e interventi frammentati, il percorso per la riscrittura del Testo Unico Edilizia sembra finalmente avviato, segnando l’inizio di una riforma che il settore attende da oltre vent’anni. La Commissione Ambiente ha avviato l’esame in sede referente della proposta di legge n. 2332, recante “Delega al Governo per l’aggiornamento, il riordino e il coordinamento della disciplina legislativa in materia edilizia”, che segna l’avvio di una revisione complessiva delle regole edilizie, invocata a lungo dal settore.

L’obiettivo dichiarato è superare la stratificazione normativa che, dalla Legge urbanistica n. 1150/1942 alla Legge Bucalossi n. 10/1977 fino al d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), ha reso il quadro sempre più complesso e frammentato.

Il testo di delega stabilisce che, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, il Governo adotti uno o più decreti legislativi. Obiettivo: riordinare la materia, aggiornando definizioni, categorie di intervento e regimi amministrativi (permesso di costruire, SCIA, edilizia libera) e intervenendo su aspetti cruciali come consumo di suolo, digitalizzazione, sicurezza e sostenibilità delle costruzioni.

Riforma Testo Unico Edilizia: principi e criteri direttivi della delega

L’attuale versione della proposta di legge si compone di 3 articoli:

  • Art. 1 - Delega al Governo per l’aggiornamento, il riordino ed il coordinamento della disciplina statale in materia di edilizia
  • Art. 2 - Princìpi e criteri direttivi
  • Art. 3 - Disposizioni finali

L’art. 1 definisce la procedura da adottare per l’emanazione di uno o più decreti legislativi di riforma della disciplina edilizia oltre che le possibilità per il Governo di intervenire con uno o più correttivi entro 24 mesi.

L’art. 2 individua una lunga serie di criteri direttivi:

  • definizione dei principi fondamentali statali in materia di governo del territorio;
  • aggiornamento delle categorie di intervento edilizio;
  • individuazione di livelli essenziali di prestazioni uniformi (LEP) per la semplificazione procedimentale;
  • disciplina delle varianti, dei mutamenti di destinazione d’uso, delle tolleranze e dell’accertamento di conformità;
  • introduzione del fascicolo del fabbricato e dell’anagrafe delle costruzioni;
  • valorizzazione della progettazione, con attenzione alla qualità e ai criteri ambientali minimi (CAM);
  • norme in materia di sostenibilità energetica, sismica, idrica e acustica.

Un quadro ampio e articolato che, almeno sulla carta, punta a garantire sistematicità e chiarezza.

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