Riforma Testo Unico Edilizia: opportunità o corto circuito istituzionale?

Il MIT propone un nuovo testo unico delle costruzioni: analisi tecnica, principi e rischi di una riforma che ridisegna regole e competenze.

di Gianluca Oreto - 29/09/2025

Può un Ministero redigere un disegno di legge che delega sé stesso (cioè il Governo) a riscrivere l’intera disciplina edilizia, mentre in Parlamento sono già all’esame due diverse proposte di legge delega sullo stesso argomento? Quale valore assume il ruolo delle Camere in un simile scenario? E, soprattutto, che effetti potrebbe avere sul sistema delle fonti e sul lavoro quotidiano di tecnici e amministrazioni?

Riforma del Testo Unico Edilizia: il ddl delega

Partiamo come sempre da alcuni interrogativi che impongono una serie riflessione su cosa è diventata l’attività normativa italiana. Sempre meno una forma di democrazia partecipata e sempre più un affare di pochi eletti che, spesso privi delle necessarie competenze, decidono su temi cruciali per lo sviluppo del Paese.

Dopo mesi di discussioni, audizioni e comunicati stampa dalle forze parlamentari della Camera dei Deputati, ecco che arriva la notizia che, in realtà, tutti ci aspettavamo: se la riforma del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) si farà, arriverà certamente da una legge delega messa a punto dallo stesso Governo (e all'esame del Senato).

Non sarà il Parlamento a decidere sul riordino della disciplina edilizia, tramite una legge ordinaria, e neanche a scegliere il quadro entro cui il Governo dovrà muoversi per la redazione del futuro Decreto Legislativo di riforma (o lo farà solo "formalmente"). Farà tutto il Governo!

Parallelamente all’attività parlamentare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) è in dirittura d’arrivo proprio sul testo di legge delega (che partirà il suo percorso di approvazione dal Senato), che avrebbe l’effetto di concentrare nelle mani del Governo la riscrittura della disciplina.

Un testo che attualmente si compone di 6 articoli:

  • art. 1 (Delega al Governo)
  • art. 2 (Principi e criteri direttivi)
  • art. 3 (Procedimento di adozione dei decreti delegati)
  • art. 4 (Clausola finanziaria)
  • art. 5 (Clausola di salvaguardia)
  • art. 6 (Entrata in vigore)

Il disegno di legge del MIT, così come strutturato, si propone di adottare entro 18 mesi dalla entrata in vigore della delega, uno o più Decreti Legislativi recanti disposizioni intese a rivedere e semplificare la disciplina in materia di edilizia e costruzioni.

Principi e criteri direttivi

Il cuore della delega è rappresentato dall’art. 2 che contiene i classici principi e criteri direttivi che dovranno ispirare il Governo nella redazione del/dei Decreto/i Legislativo/i, che nel testo del disegno di legge sono stati suddivisi in:

  1. Principi generali
  2. Competenza stato regioni
  3. LEP
  4. Stato legittimo
  5. Categorie intervento edilizio
  6. Titoli abilitativi
  7. Procedure
  8. Illeciti e forme di sanatoria
  9. Specifici criteri di delega
  10. Rigenerazione urbana
  11. Costruzioni

Ognuno con un colore differente per semplificarne la lettura.

Nel dettaglio, l’art. 2 individua tre direttrici fondamentali:

  • riordino e semplificazione: unificare in un testo omogeneo tutte le disposizioni vigenti in materia edilizia e tecnica delle costruzioni, coordinandole con le norme su sicurezza, accessibilità, sostenibilità ambientale e tutela idrogeologica;
  • coordinamento normativo: raccordare la disciplina edilizia con quella urbanistica, paesaggistica, culturale e fiscale, evitando conflitti e garantendo coerenza tra i diversi settori;
  • superamento della frammentazione: eliminare duplicazioni e incongruenze, inserendo le regole di dettaglio in allegati regolamentari aggiornabili, così da assicurare applicazione immediata e stabilità al nuovo testo unico.
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