Rappresentante Lavoratori Sicurezza e UPG: il Ministero del Lavoro interviene sulla compatibiltà dei ruoli

L'Interpello n. 2/2026 chiarisce che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza non può svolgere contemporaneamente le funzioni di Ufficiale di Polizia Giudiziaria dell'organo di vigilanza nella stessa struttura. La Commissione richiama i principi di imparzialità, terzietà e separazione delle funzioni

di Redazione tecnica - 14/07/2026

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Il D.Lgs. n. 81/2008 attribuisce al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) un ruolo di partecipazione e raccordo all'interno del sistema aziendale di prevenzione.

Proprio per questo la possibilità che la stessa persona possa ricoprire contemporaneamente anche il ruolo di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG) dell'organo di vigilanza competente in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha sollevato un dubbio interpretativo che il Ministero del Lavoro ha ora affrontato con un apposito interpello.

La risposta arriva dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro che, con l'Interpello n. 2/2026 pubblicato dal Ministero del Lavoro, evidenzia come l'eventuale coincidenza dei due incarichi, quando esercitati all'interno della stessa struttura, determini una commistione di ruoli che deve essere valutata alla luce dei principi di imparzialità, terzietà e corretta separazione delle funzioni richiamati dall'ordinamento.

Compatibilità ruoli RLS e Ufficiale di Polizia Giudiziaria: il chiarimento del Ministero del Lavoro

L'interpello nasce da un'istanza presentata da un'Amministrazione regionale, che ha chiesto alla Commissione di esprimere il proprio parere sulla compatibilità tra il ruolo di RLS, aziendale e di sito, svolto all'interno di una Azienda Sanitaria Locale (ASL) e quello di Ufficiale di Polizia Giudiziaria appartenente al Dipartimento della Prevenzione – Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro della stessa ASL, competente per territorio nell'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Per rispondere al quesito, la Commissione ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, mettendo a confronto le disposizioni che disciplinano il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza con quelle dedicate alle funzioni di vigilanza.

Il richiamo riguarda, anzitutto, l'art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008, che attribuisce alle Aziende Sanitarie Locali la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché gli artt. 47 e 50 dello stesso decreto legislativo, dedicati all'elezione, alle funzioni e alle attribuzioni del RLS.

In particolare, la Commissione ha richiamato una delle prerogative più significative attribuite a questa figura: il rappresentante dei lavoratori riceve le informazioni provenienti dagli organi di vigilanza e può rivolgersi alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione adottate dal datore di lavoro non siano idonee a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori. Si tratta, dunque, di un soggetto che opera all'interno del sistema aziendale di prevenzione e che intrattiene un rapporto diretto con gli organi chiamati a svolgere l'attività di controllo.

Diverso è invece il quadro normativo relativo alle funzioni di vigilanza. La Commissione ha infatti fatto riferimento agli artt. 55 e 57 del codice di procedura penale, che disciplinano le funzioni della Polizia Giudiziaria, oltre all'art. 21 della Legge n. 833/1978, che prevede l'attribuzione delle funzioni di polizia giudiziaria al personale delle Aziende Sanitarie Locali impegnato nelle attività ispettive e di controllo in materia di sicurezza sul lavoro.

Perché RLS e Ufficiale di Polizia Giudiziaria non possono coincidere nella stessa struttura

Dal confronto tra le disposizioni richiamate emerge il diverso ruolo che le due figure sono chiamate a svolgere all'interno del sistema delineato dal D.Lgs. n. 81/2008.

Secondo la Commissione, il RLS è una figura interna al sistema aziendale di prevenzione, che esercita funzioni di consultazione, partecipazione e rappresentanza dei lavoratori sui temi della salute e della sicurezza. Nello svolgimento delle proprie attribuzioni costituisce inoltre un interlocutore degli organi di vigilanza, con i quali può confrontarsi e dei quali può sollecitare l'intervento quando ritenga che le misure adottate non siano adeguate.

L'Ufficiale di Polizia Giudiziaria, al contrario, esercita funzioni pubblicistiche di controllo e accertamento, operando nei limiti del servizio di appartenenza e secondo le proprie attribuzioni, in una posizione che richiede imparzialità e terzietà rispetto ai soggetti sottoposti a vigilanza.

È proprio la diversa natura delle funzioni attribuite alle due figure che porta la Commissione a ritenere che, quando il RLS svolge contemporaneamente anche il ruolo di Ufficiale di Polizia Giudiziaria con funzioni di organo di vigilanza nella medesima struttura, si determini una commistione di ruoli, perché il soggetto chiamato a rappresentare i lavoratori finirebbe per coincidere con quello incaricato dell'attività di controllo.

Il richiamo ai principi di imparzialità, terzietà e separazione delle funzioni

La Commissione non individua una disposizione del D.Lgs. n. 81/2008 che vieti espressamente il cumulo dei due incarichi, ma giunge a questa conclusione partendo dalle funzioni attribuite alle due figure e dai principi generali che devono governarne l'esercizio.

Più che introdurre una nuova causa di incompatibilità, l'Interpello offre un importante criterio interpretativo utile a orientare l'organizzazione delle funzioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008.

La Commissione osserva infatti che le disposizioni richiamate individuano ruoli, finalità e ambiti funzionali distinti e non sovrapponibili e che l'eventuale coincidenza dei due incarichi deve essere valutata alla luce dei principi di imparzialità, terzietà e corretta separazione delle funzioni previsti dall'ordinamento.

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