Analisi tecnica
Se la procedura permette a chiunque di chiedere l’iscrizione, se l’abilitazione non ha finestre temporali né contingenti numerici e se l’invito viene rivolto a tutti gli operatori presenti nell’elenco, è evidente che manca il presupposto da cui la rotazione deve difendere una selezione discrezionale.
Il Collegio osserva che l’Amministrazione aveva pubblicato un avviso aperto, consultabile su GURI e su più quotidiani, e che l’iscrizione fosse possibile in ogni momento, senza limiti di tempo né chiusure periodiche. Nei fatti, dunque, l’albo ha funzionato come una porta sempre aperta sul mercato.
Da qui la considerazione centrale della sentenza secondo cui «l’invito rivolto a tutti gli operatori economici iscritti all’albo, al quale l’iscrizione era consentita senza limitazioni temporali, ha realizzato un meccanismo sostanzialmente equivalente all’indizione di una procedura aperta».
La rotazione non viene meno in assoluto, bensì non ci si trova più nel terreno per il quale essa è stata prevista.
Interessante anche il richiamo a una parte della motivazione che, in continuità con precedenti in giurisprudenza, sottolinea che la rotazione non significa affatto escludere chi ha lavorato correttamente, ma semplicemente evitare che costui parta in una posizione di vantaggio qualora la platea sia ristretta.
Diversamente, la posizione di vantaggio non assume carattere distorsivo ma rappresenta il normale esito di una competizione in cui tutti hanno avuto le stesse opportunità.