La decisione del TAR
Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la legittimità del nuovo affidamento, avvenuto senza che sia stato violato il principio di rotazione.
Il meccanismo non è un sistema automatico, ma uno strumento di equilibrio che si attiva solo quando esiste una selezione discrezionale degli invitati.
Se l’amministrazione sceglie modelli organizzativi davvero aperti come elenchi telematici, manifestazioni di interesse senza contingenti, indagini di mercato prive di limiti, il principio di rotazione non si applica e non serve motivare l’invito al gestore uscente perché non esiste alcuna restrizione alla partecipazione degli altri operatori e non si è in presenza della deroga prevista dal comma 5 dell’art. 49.
Semplicemente, perché non ci si trova più nel terreno che richiede la tutela del principio.