RTI, requisiti e appalti di servizi: interviene il Consiglio di Stato
Palazzo Spada chiarisce l'ambito di applicazione dell'art. 68 del Codice dei Contratti, perché non è ammessa l’eterointegrazione della lex specialis e come vanno letti i requisiti di partecipazione
Il nuovo Codice dei contratti pubblici ha davvero esteso anche agli appalti di servizi e forniture il principio della necessaria corrispondenza tra quote di esecuzione e requisiti di qualificazione dei singoli componenti del RTI? Oppure si potrebbe configurare una lettura forzata dell’art. 68, comma 11, che rischia di alterare un equilibrio consolidato, attribuendo alla norma una portata che il legislatore non ha mai esplicitato?
Dalle risposte a queste domande dipende la legittimità di molte clausole di gara, il corretto esercizio della discrezionalità delle stazioni appaltanti e, soprattutto, la possibilità per i raggruppamenti di costruire offerte coerenti senza incorrere in esclusioni difensive.
Il rischio, già emerso nella prima fase applicativa del d.lgs. 36/2023, è infatti quello di leggere l’art. 68 come una norma capace di introdurre automaticamente nei servizi una regola storicamente propria dei lavori pubblici.
Ed è proprio su questo crinale interpretativo che si è sviluppato, negli ultimi mesi, un confronto tra prassi applicativa e giustizia amministrativa, come confermano alcune pronunce del Consiglio di Stato, tra cui la sentenza del 5 dicembre 2025, n. 9599.
RTI, requisiti e servizi: il Consiglio di Stato sull’art. 68 del Codice dei contratti
La controversia in esame ha preso le mosse da una procedura di gara europea avente ad oggetto servizi di supporto al monitoraggio e alla conduzione di contratti informatici complessi, alla quale avevano partecipato più raggruppamenti temporanei di imprese.
Nel giudizio di primo grado, oltre alle censure relative ad alcuni profili dell’offerta tecnica, era stata sollevata una contestazione specifica in tema di requisiti di partecipazione del RTI. In particolare, si sosteneva che uno dei componenti del raggruppamento non avesse dimostrato il possesso dei requisiti tecnico-professionali in misura corrispondente alla quota di servizi che si era impegnato a eseguire.
Il TAR aveva accolto questa impostazione, ritenendo che l’art. 68, comma 11, del d.lgs. 36/2023 imponesse, anche negli appalti di servizi, una necessaria corrispondenza tra requisiti di qualificazione e quote di esecuzione.
Da ciò aveva fatto discendere la necessità di eterointegrare la lex specialis, nonostante il disciplinare di gara prevedesse espressamente che i requisiti dovessero essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.
È proprio questo passaggio argomentativo - e, più in generale, il modo di intendere la portata dell’art. 68 nel nuovo Codice - che è stato portato all’attenzione del giudice d’appello.
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