Le consulenze tecniche non sono tutte uguali
Si possono distinguere tre diverse forme con cui può essere redatta una perizia e, da cui discende il relativo valore probatorio: perizia tecnica semplice, perizia asseverata e perizia giurata. Pur avendo contenuto simile sotto il profilo tecnico, esse si differenziano per livello di formalità e forza persuasiva nel contesto del contenzioso.
- Perizia tecnica semplice
È una relazione tecnica redatta da un professionista abilitato nella quale vengono esposti gli accertamenti effettuati, le valutazioni e le eventuali conclusioni. Non è accompagnata da dichiarazioni giurate o asseverazioni, ma costituisce comunque un documento probatorio, utilizzabile sia in fase stragiudiziale sia in giudizio come prova documentale. È lo strumento più utilizzato nella fase iniziale delle controversie, poiché consente di formulare una contestazione tecnica o una richiesta risarcitoria in modo strutturato e motivato.
- Perizia asseverata
La perizia asseverata è una relazione tecnica che il professionista sottoscrive dichiarando, mediante apposita asseverazione, la veridicità dei fatti rappresentati e la correttezza delle valutazioni svolte, assumendosi esplicitamente responsabilità sia civili sia penali in caso di dichiarazioni false o mendaci (art. 481 c.p.). Tale forma conferisce maggiore autorevolezza al documento, che risulta più incisivo rispetto alla perizia semplice, soprattutto nelle trattative precontenziose o nei procedimenti amministrativi e fiscali, in quanto attesta un più elevato grado di responsabilità del professionista.
- Perizia giurata
Dopo essere stata redatta dal professionista, la perizia giurata viene sottoscritta davanti a un pubblico ufficiale, dichiarando ai sensi di legge «di aver bene e fedelmente proceduto alle operazioni peritali al solo scopo di far conoscere la verità». Ciò comporta un’assunzione particolarmente stringente di responsabilità anche sotto il profilo penale. È bene chiarire, tuttavia, che la perizia giurata non costituisce “prova legale” né ha valore vincolante: anche questo elaborato rientra tra le prove tecniche di parte e resta soggetto al principio del libero convincimento del giudice, che ne valuta il contenuto e la coerenza metodologica, non la sola forma giurata.