RUP, deleghe e clausole PNRR: il Consiglio di Stato sui limiti organizzativi e dichiarativi
La sentenza n. 7065/2025 chiarisce che il RUP resta il fulcro delle decisioni, mentre l’impegno su giovani e donne nei contratti PNRR è requisito essenziale dell’offerta, non sanabile con il soccorso istruttorio.
Qual è il perimetro “vero” delle prerogative del Responsabile Unico di Progetto (RUP) quando l’amministrazione sceglie di affiancargli responsabili di fase e uffici dedicati? Le previsioni dettagliate dell’Allegato I.2 del Codice aiutano a garantire trasparenza o finiscono per alimentare una caccia all’errore? E, sul piano pratico, come si deve gestire l’impegno sulle quote occupazionali giovanili e femminili richiesto nei contratti PNRR?
RUP, deleghe e clausole PNRR: interviene il Consiglio di Stato
Negli ultimi mesi la giurisprudenza amministrativa ha più volte richiamato l’attenzione sull’organizzazione interna delle gare e sul ruolo centrale del RUP, soprattutto alla luce del correttivo al Codice che ha chiarito i limiti del potere di delega.
Il tema, molto delicato, è stato recentemente affrontato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 7065 del 18 agosto 2025 che rappresenta un passaggio importante perché tocca tre nodi concreti:
- la competenza a decidere l’esclusione;
- l’obbligo di dichiarare l’impegno “pari opportunità” previsto dall’art. 47 del D.L. n. 77/2021;
- la non soccorribilità della sua omissione.
Nodi sciolti dai giudici di Palazzo Spada in riferimento ad una gara per servizi informatici indetta da una Regione. Nel caso di specie, un raggruppamento di imprese era stato escluso perché una delle società non aveva reso la dichiarazione sull’impegno a riservare almeno il 30% delle nuove assunzioni a giovani e il 30% a donne, come richiesto per gli appalti PNRR. La stazione appaltante aveva avviato un contraddittorio, ma la dichiarazione correttiva era arrivata solo successivamente, in sede di soccorso istruttorio.
Il Consiglio di Stato ha confermato l’esclusione, precisando che:
- l’impegno va dichiarato già in sede di offerta, perché rappresenta un requisito sostanziale e non una mera formalità;
- l’omissione non può essere sanata con il soccorso istruttorio, che non è ammesso per gli elementi essenziali dell’offerta;
- sul piano organizzativo, la decisione di esclusione resta in capo al RUP, mentre eventuali uffici di supporto possono svolgere solo attività istruttorie o di verifica documentale.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 18 luglio 2025, n. 7065IL NOTIZIOMETRO