RUP, progettista e direttore dei lavori: i limiti al cumulo di funzioni nel Codice dei contratti

Il parere MIT n. 3533/2025 chiarisce quando il RUP può ricoprire anche gli incarichi di progettista e direttore dei lavori e quando, invece, scatta l’incompatibilità

di Redazione tecnica - 09/09/2025

Quadro normativo di riferimento

L’art. 4 dell’Allegato I.2 al d.lgs. n. 36/2023 disciplina i requisiti professionali del RUP, distinguendo tre soglie di esperienza (1, 3 o 5 anni) a seconda dell’importo del contratto e richiedendo titoli e abilitazioni coerenti con l’incarico.

Il comma 3 consente espressamente al RUP di assumere anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tuttavia, lo stesso comma introduce una chiara eccezione: in presenza di lavori complessi o sopra soglia, oppure di progetti integrati, le tre funzioni non possono coincidere.

La ratio è duplice: garantire un adeguato livello di specializzazione tecnica e mantenere un controllo effettivo e indipendente tra le diverse fasi del processo. In questo senso, il principio di separazione delle funzioni, già noto in altri ambiti della disciplina contrattuale, viene temperato dalla possibilità di cumulo nei casi meno complessi.

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