RUP, progettista e direttore dei lavori: i limiti al cumulo di funzioni nel Codice dei contratti

Il parere MIT n. 3533/2025 chiarisce quando il RUP può ricoprire anche gli incarichi di progettista e direttore dei lavori e quando, invece, scatta l’incompatibilità

di Redazione tecnica - 09/09/2025

Conclusioni operative

Il chiarimento fornito dal MIT consente di tracciare una linea abbastanza netta. In linea generale, il RUP può assumere anche le funzioni di progettista e di direttore dei lavori, persino entrambe nello stesso intervento, a patto che possieda le competenze professionali necessarie. Questa possibilità è particolarmente rilevante per le amministrazioni di dimensioni ridotte, che spesso non dispongono di un organico tecnico ampio e devono concentrare più ruoli sulla stessa persona.

Diverso è il discorso quando si entra nel campo dei lavori complessi, degli interventi di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale o storico-artistico, dei progetti integrati o degli appalti sopra soglia comunitaria. In questi casi il legislatore ha voluto una netta separazione delle funzioni, proprio per garantire indipendenza, qualità e un più accurato controllo del processo.

In concreto, quindi, la stazione appaltante dovrà sempre chiedersi: l’intervento rientra tra quelli “ordinari”, dove il cumulo di ruoli può rappresentare una soluzione organizzativa utile, o tra quelli “sensibili”, dove la legge impone di distinguere chiaramente compiti e responsabilità? La risposta a questa domanda è la chiave per applicare correttamente l’art. 4 dell’Allegato I.2.

© Riproduzione riservata