Salva Casa in Toscana: le novità su cambi d’uso, sanatorie, tolleranze e stato legittimo

Con la L.R. 51/2025 la Toscana modifica la legge urbanistica regionale: nuovi criteri per il cambio di destinazione d’uso, chiarimenti sullo stato legittimo, sanatorie in zona sismica e tolleranze costruttive graduate

di Redazione tecnica - 05/09/2025

Dopo l’aggiornamento della modulistica (Decreto 14 maggio 2025, n. 10133), la Regione Toscana ha ufficialmente recepito nel proprio territorio le modifiche apportate al d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) dalla Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024 (Decreto Salva Casa).

La Regione Toscana si adegua al Salva Casa

È stata, infatti, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 54 del 28 agosto 2025 la Legge Legge regionale 20 agosto 2025, n. 51 recante “Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento alla normativa statale di riferimento. Modifiche alla l.r. 65/2014”.

Gli obiettivi della legge sono dichiarati nel preambolo e non riguardano unicamente il recepimento del Salva Casa. In particolare, tra le altre cose, viene evidenziata la necessità di:

  1. adeguare a quanto disposto dalla normativa statale di riferimento la disciplina del mutamento della destinazione d’uso delle singole unità immobiliari ed il relativo regime amministrativo, con particolare riguardo anche alle condizioni e limitazioni ai mutamenti che gli strumenti urbanistici comunali possono fissare nel rispetto della disciplina nazionale;
  2. aggiornare l’elenco degli interventi realizzabili in regime di attività edilizia libera;
  3. recepire la nuova disciplina dello stato legittimo degli immobili e dell’agibilità degli stessi;
  4. recepire la nuova disciplina dell’accertamento di conformità in sanatoria precisando i necessari adempimenti per gli interventi realizzati nelle zone sismiche e nelle zone a bassa sismicità, preservando altresì la possibilità alternativa di attestare ulteriori e più elevati livelli di sicurezza dell’immobile con la dimostrazione della conformità delle opere realizzate alla disciplina edilizia vigente al momento della presentazione dell’istanza;
  5. adeguare la disciplina regionale delle tolleranze di costruzione, anche per l’attività edilizia delle amministrazioni pubbliche, precisando i necessari adempimenti per gli interventi realizzati nelle zone sismiche e nelle zone a bassa sismicità;
  6. adeguare la disciplina regionale sanzionatoria pecuniaria per gli interventi abusivi, al fine di garantire, anche in recepimento della nuova disciplina statale, la coerenza interna all’ordinamento regionale;
  7. recepire nell’ordinamento regionale le nuove disposizioni in materia di regolarizzazione degli interventi edilizi anteriori al 30 gennaio 1977 eseguiti in parziale difformità dal titolo.
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