Come sono cambiate le procedure di sanatoria edilizia dopo il Salva Casa? Che differenza c’è tra l’accertamento di conformità di cui all’art. 36 e quello di cui all’art. 36-bis del Testo Unico Edilizia? In cosa consiste e quando può essere utilizzata la sanatoria condizionata?
Sanatoria edilizia post Salva Casa: lo studio del Notariato
A distanza di un anno dalla pubblicazione della Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024 (Salva Casa) e nell’attesa che il quadro normativo si completi con le norme regionali necessarie e la modulistica locale, sono ancora tanti gli interrogativi che riguardano le nuove procedure contenute nella versione aggiornata del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).
Con il Salva Casa, infatti, il legislatore ha apportato alcune importanti modifiche al Testo Unico Edilizia, con particolare riferimento alla definizione di “stato legittimo” e le procedure di sanatoria degli abusi edilizi. Argomenti sui quali ha un impatto diretto:
- le deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati per il recupero dei sottotetti (art. 2-bis, comma 1-quater);
- i nuovi interventi di edilizia libera (VePA e pergotende, art. 6, comma 1, lettere b-bis e b-ter);
- la nuova definizione di stato legittimo che adesso contempla tutte le procedure di sanatoria e fiscalizzazione degli abusi (art. 9-bi, comma 1-bis);
- le nuove tolleranze costruttive ed esecutive che non costituiscono più violazione edilizia (art. 34-bis, commi 1-bis, 1-ter, 2-bis, 3-bis, 3-ter)
- i nuovi casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo (art. 34-ter);
- la nuova sanatoria semplificata (art. 36-bis).
Relativamente alle due procedure di sanatoria contenute agli articoli 36 e 36-bis del Testo Unico Edilizia, è intervenuto il Consiglio Nazionale del Notariato che, con lo studio n. 226/2024/P, ha esaminato, in particolare, la nozione di accertamento di conformità, la sua ratio, i presupposti e il contenuto del provvedimento di sanatoria.
Relativamente alla versione del Testo Unico Edilizia post Salva Casa, il Notariato si è soffermato tra le procedure di sanatoria distinguendo tra:
- le ipotesi di assenza di titolo e di totale difformità (disciplinate dall’art. 36);
- le parziali difformità e le variazioni essenziali (disciplinate dall’art. 36 bis).
Viene, quindi, analizzata nel dettaglio la nuova conformità “asimmetrica”.