SCIA inefficace in pendenza di condono edilizio: il TAR ribadisce il ruolo dell’agibilità
La sentenza n. 5907/2025 conferma che, senza definizione del condono, non può consolidarsi la SCIA commerciale né essere rilasciata l’agibilità dei locali
Può un’attività di ristorazione essere avviata in locali oggetto di una domanda di condono non ancora definita? E la sola presentazione della sanatoria basta a legittimare la SCIA commerciale o a consentire il rilascio dell’agibilità?
La giurisprudenza amministrativa torna su un tema che, pur essendo noto ai tecnici, continua a generare errori operativi: il rapporto tra condono edilizio, titoli abilitativi e agibilità.
Il TAR Campania, con la sentenza dell'11 agosto 2025, n. 5907, chiarisce che non esiste alcun automatismo tra domanda di sanatoria e legittimità dell’immobile: fino alla definizione del condono, ogni attività dichiarata tramite SCIA resta inefficace.
SCIA, condono pendente e SCA: interviene il TAR
Nel caso esaminato, il titolare di un esercizio di ristorazione aveva presentato una SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande riferita a locali oggetto di una domanda di condono edilizio ancora pendente.
Il Comune, accertata la mancanza di un titolo edilizio definitivo, aveva rigettato la pratica, sottolineando che i locali erano non conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia e che, in tale contesto, non poteva essere rilasciata né formarsi l’agibilità.
Il privato sosteneva che la semplice pendenza della domanda di condono fosse sufficiente a “sospendere” gli effetti dell’abuso e a consentire lo svolgimento dell’attività.
Una tesi che il TAR non ha condiviso, affermando che la pendenza del condono non incide sulla perdurante abusività e che la SCIA non può produrre effetti su un immobile non ancora regolarizzato.
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