Sconto in fattura o cessione del credito: quando l’errore non è più rettificabile
La Risposta 295/2025 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce natura e limiti degli errori sostanziali nelle comunicazioni ex art. 121 del d.l. 34/2020
Il meccanismo delle opzioni alternative alla detrazione (sconto in fattura e cessione del credito), disciplinato dall’art. 121 del D.L. n. 34/2020, continua a rappresentare uno dei terreni più insidiosi sul piano operativo e la commissione di alcuni errori materiali è potenzialmente irreversibile.
Conferma ne è la Risposta dell’Agenzia delle Entrate del 24 novembre 2025, n. 295/E, con cui il Fisco ha ribadito in quali circostanze l’opzione errata per la cessione del credito al posto dello sconto in fattura costituisce un errore non più rettificabile, fermo restando il diritto del cessionario di utilizzare il credito in compensazione o di cederlo a soggetti qualificati.
Sconto in fattura o cessione del credito: quando l’errore non è più rettificabile
Il caso riguarda l’esecuzione di interventi agevolati bonus facciate e Superbonus, con applicazione dall’impresa dell sconto in fattura sulle fatture emesse nel 2023 e nel 2024. La volontà contrattuale era, dunque, chiara e documentata.
Il problema era sorto perché, nella trasmissione delle comunicazioni ex art. 121 d.l. 34/2020, l’intermediario del condominio aveva barrato erroneamente la casella della “cessione del credito” anziché quella dello sconto in fattura.
La società aveva inoltre:
- accettato il credito relativo alle fatture 2023 e compensato la prima quota nel 2024;
- non ancora accettato il credito delle fatture 2024, dopo essersi accorta dell’errore.
Da qui la richiesta dell’impresa se l’errore potesse essere considerato formale e se si potesse rettificare la comunicazione trasformando la cessione in sconto in fattura.
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