Frazionamento artificioso e secondo condono edilizio: la Cassazione conferma la demolizione
Illegittimo il frazionamento artificioso volto a eludere i limiti volumetrici imposti dal secondo condono edilizio. Confermata la validità dell’ordine di demolizione, efficace anche verso gli aventi causa
Un immobile può essere frazionato in più unità per presentare separate istanze di condono? E le eventuali concessioni in sanatoria rilasciate dal Comune, poi annullate in autotutela, possono impedire l’esecuzione della demolizione ordinata dal giudice penale? Infine, quale valore assumono le pronunce della giustizia amministrativa rispetto al potere-dovere del giudice dell’esecuzione?
Domande tutt’altro che astratte, perché trovano una risposta concreta nella vicenda esaminata dalla Corte di Cassazione con la sentenza 8 settembre 2025, n. 30419, che ha riguardato un fabbricato oggetto di doppia istanza di sanatoria presentata per eludere i limiti del secondo condono edilizio.
Frazionamento artificioso e Secondo Condono Edilizio: la Cassazione conferma la demolizione
La vicenda trae origine da un fabbricato a due livelli, per il quale erano state presentate da due fratelli due distinte domande di condono ai sensi dell’art. 39 della legge n. 724/1994 (secondo condono edilizio).
Il Comune aveva inizialmente rilasciato due concessioni in sanatoria, salvo poi annullarle dopo aver accertato che il frazionamento delle richieste era meramente strumentale ad aggirare i limiti volumetrici consentiti. Il Giudice dell’esecuzione aveva quindi rigettato l’istanza di sospensione e revoca dell’ordine di demolizione, motivo per cui i ricorrenti hanno adito la Corte di Cassazione, invocando la buona fede nell’acquisto del bene e l’autonomia dei titoli catastali.
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