Secondo condono edilizio: il TAR sull’alternatività dei requisiti

Il TAR Sicilia ribadisce che nel secondo condono edilizio i due limiti volumetrici previsti dall’art. 39 della legge n. 724/1994 non sono cumulativi ma alternativi

di Redazione tecnica - 13/10/2025

Può un abuso edilizio essere sanato se, pur superando il 30% della volumetria originaria, resta comunque entro i 750 metri cubi? E fin due limiti previsti dall’art. 39 della legge n. 724/1994 vanno interpretati come complementari o come alternativi?

A rispondere è il TAR Sicilia con la sentenza 24 luglio 2025, n. 1720, che interviene su un tema interpretativo spesso fonte di errore da parte delle amministrazioni: la corretta applicazione dei criteri volumetrici nel secondo condono edilizio.

Alternatività dei requisiti nel secondo condono edilizio: il TAR Sicilia fa chiarezza

Il caso riguardava un immobile per il quale era stata presentata, nel 1995, istanza di sanatoria ai sensi della legge n. 724/1994 per l’ampliamento e il cambio di destinazione d’uso di un magazzino trasformato in abitazione.

Dopo oltre ventisette anni di silenzio amministrativo, il Comune aveva rigettato l’istanza sostenendo che l’intervento superava i limiti volumetrici previsti dall’art. 39 della legge sul secondo condono.

I ricorrenti avevano contestato la decisione, rilevando che l’ampliamento – pur eccedendo il 30% della volumetria originaria – era comunque inferiore ai 750 metri cubi, limite che la norma indica come requisito alternativo e non cumulativo.

La legge n. 724/1994 e i limiti di condonabilità

Il secondo condono edilizio, introdotto con l’art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, estendeva – con alcune modifiche – le disposizioni della legge n. 47/1985 alle opere ultimate entro il 31 dicembre 1993.

La sanatoria era ammessa per gli abusi che non avessero comportato:

  • un ampliamento superiore al 30% della volumetria della costruzione originaria, oppure
  • un ampliamento superiore a 750 metri cubi, indipendentemente dalla volumetria iniziale.

La formulazione “ovvero” è stata da sempre oggetto di dibattito: se intenderla in senso disgiuntivo (requisiti alternativi) o in senso cumulativo.

Sul punto, la giurisprudenza – richiamata anche dal TAR – si è consolidata nel ritenere alternativi i due parametri, coerentemente con la finalità di garantire uniformità e proporzionalità nella valutazione delle opere condonabili.

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