Servizi analoghi negli appalti pubblici: come valutare RTI e anomalia dell’offerta

Dalla lettura della giurisprudenza emergono indicazioni operative su servizi analoghi, requisiti nei raggruppamenti temporanei e limiti del giudizio di anomalia nel D.Lgs. n. 36/2023

di Redazione tecnica - 08/04/2026

Quando negli appalti pubblici la lex specialis richiede l’esecuzione di un servizio analogo, fino a che punto la stazione appaltante può interpretarlo in modo non formalistico e coerente con l’oggetto della commessa? Se quell’esperienza è stata maturata in un raggruppamento temporaneo, deve essere valutata in base alla sola quota di esecuzione oppure può rilevare il ruolo effettivamente svolto nell’ambito del servizio? E, sul fronte della verifica di anomalia, quali sono i limiti entro cui il giudice amministrativo può mettere in discussione un giudizio di congruità fondato su valutazioni tecniche?

A queste domande ha dato risposta il TAR Campania con la sentenza n. 1506 del 3 marzo 2026, che incide direttamente sulla gestione delle gare e si colloca nel punto di equilibrio tra selezione qualitativa, apertura al mercato e discrezionalità tecnica della stazione appaltante.

Requisiti di capacità tecnica e contestazione dell’aggiudicazione nella gara per sorveglianza sanitaria

La vicenda trae origine da una procedura aperta indetta per l’affidamento di un accordo quadro avente ad oggetto le attività di sorveglianza sanitaria, le indagini ambientali, i monitoraggi, gli esami strumentali ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e le prestazioni complementari, per un importo stimato pari a circa 441 mila euro oltre IVA.

Il disciplinare di gara richiedeva, quale requisito di capacità tecnico-professionale, l’esecuzione negli ultimi dieci anni di almeno un servizio analogo di sorveglianza sanitaria per un importo minimo di 200 mila euro, svolto in favore di aziende con almeno 650 dipendenti e da dimostrare mediante idonea documentazione.

La società classificatasi seconda ha impugnato l’aggiudicazione contestando, in primo luogo, la corretta applicazione di tale requisito, sostenendo che l’esperienza dichiarata dall’aggiudicataria non potesse essere qualificata come servizio analogo, in quanto riferita a un accordo quadro caratterizzato da una pluralità di prestazioni ritenute eterogenee. In secondo luogo, ha messo in discussione la possibilità di utilizzare, ai fini della qualificazione, un’esperienza maturata nell’ambito di un raggruppamento temporaneo, ritenendo che il requisito potesse essere speso solo nei limiti della quota di attività effettivamente eseguita. Infine, ha contestato il giudizio di congruità dell’offerta, ritenuto viziato per carenze istruttorie e profili di illogicità.

Requisiti tecnici negli appalti pubblici: come leggere il Codice dopo il D.Lgs. n. 36/2023

Per comprendere la vicenda è necessario partire dai principi del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti), che in questa pronuncia non restano sullo sfondo ma vengono utilizzati come veri criteri di lettura delle clausole di gara e della loro applicazione.

Il primo riferimento è all’art. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, che impone alle stazioni appaltanti di favorire l’accesso al mercato nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità. In questa prospettiva si colloca anche l’art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, che consente di introdurre requisiti speciali ma solo se attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto e tenendo conto dell’interesse pubblico al più ampio numero di operatori economici.

Il tema dei requisiti tecnici si innesta poi sull’art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023, che ammette la richiesta di esperienze in servizi analoghi e non identici, lasciando quindi spazio a una valutazione che non può fermarsi al dato meramente descrittivo ma deve guardare alla coerenza sostanziale tra le prestazioni svolte e quelle oggetto di affidamento.

Per quanto riguarda i raggruppamenti temporanei, l’art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che i requisiti possano essere posseduti complessivamente dal raggruppamento, senza introdurre, per i servizi e le forniture, una regola generale che imponga una corrispondenza aritmetica tra quota di esecuzione e quota di requisiti in capo ai singoli operatori.

Infine, sul piano della verifica dell’offerta, l’art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023 chiarisce che il giudizio di anomalia è diretto a valutare la sostenibilità complessiva dell’offerta e non la correttezza isolata delle singole voci di costo.

Servizi analoghi, RTI e anomalia dell’offerta: i principi espressi dal TAR Campania

Il primo punto su cui si sofferma il TAR riguarda il significato di servizio analogo. I giudici di primo grado escludono una lettura formalistica della clausola del disciplinare e valorizza la natura unitaria dell’appalto, che viene configurato come una prestazione integrata, dove le diverse attività sono tra loro interdipendenti e non possono essere lette separatamente.

In questa prospettiva, l’analogia non può essere verificata sulla base di una semplice coincidenza nominale tra prestazioni, ma deve essere apprezzata in termini di omogeneità funzionale rispetto all’oggetto complessivo della commessa. Ne deriva che non è corretto scomporre il servizio in singole componenti per usarle come parametro escludente, perché una simile operazione finirebbe per alterare la configurazione dell’affidamento così come costruita dalla stazione appaltante.

Il secondo passaggio riguarda la spendita del requisito maturato nell’ambito di un raggruppamento temporaneo. Il TAR chiarisce che, nei servizi e nelle forniture, non esiste una regola generale che imponga una corrispondenza rigidamente proporzionale tra quota di esecuzione e quota di requisiti. La verifica deve piuttosto concentrarsi sull’esperienza effettivamente maturata e sul modo in cui il servizio è stato organizzato ed eseguito.

In assenza di una specifica previsione della lex specialis che imponga una diversa ripartizione, il requisito può essere considerato in capo al soggetto collettivo nel suo insieme, senza riduzioni automatiche fondate su un criterio meramente aritmetico.

L’ultimo passaggio riguarda la verifica di anomalia. Il TAR ribadisce che il giudizio di anomalia di cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023 ha natura globale e sintetica ed è diretto a verificare l’affidabilità complessiva dell’offerta. Il sindacato del giudice resta esterno e limitato ai casi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, senza possibilità di sostituire la propria valutazione a quella della stazione appaltante attraverso un’analisi frammentata delle singole voci di costo.

Servizi analoghi e requisiti nei raggruppamenti: cosa emerge davvero dalla lettura della sentenza

Se si guarda alla decisione nel suo insieme, il punto più interessante non sta tanto nei singoli passaggi, quanto nel modo in cui il TAR tiene insieme oggetto dell’appalto, struttura dei requisiti e principi del Codice.

Il Collegio parte da un dato che nella pratica viene spesso trascurato. Quando la stazione appaltante costruisce un servizio come prestazione unitaria e integrata, quella scelta non può restare neutra nella fase di verifica dei requisiti. Non è possibile, cioè, riconoscere l’unitarietà del servizio ai fini dell’affidamento e poi frammentarlo ai fini della qualificazione, perché così si finirebbe per introdurre, di fatto, un livello di selezione più restrittivo rispetto a quello realmente previsto dalla lex specialis.

Lo stesso ragionamento si riflette sul tema dei raggruppamenti. La sentenza chiarisce che il dato rilevante non è la percentuale formale di attività eseguita, ma l’esperienza effettivamente acquisita nell’ambito di un servizio che, per sua natura, può essere organizzato e gestito in modo integrato. Una lettura rigidamente aritmetica non solo non trova un fondamento normativo, ma rischia di penalizzare senza ragione operatori che hanno maturato esperienza in contesti complessi.

Questo passaggio si collega direttamente al principio di proporzionalità e a quello di massima partecipazione, che nel D.Lgs. n. 36/2023 non restano confinati alla fase di costruzione della gara, ma incidono anche sul modo in cui le clausole vengono interpretate e applicate.

Sul tema dell’anomalia, infine, la sentenza si muove in continuità con l’orientamento consolidato, ma lo colloca in modo coerente nel nuovo impianto del Codice. La verifica resta un giudizio sull’affidabilità complessiva dell’offerta e non uno spazio nel quale trasformare il contenzioso in una ricostruzione alternativa dei costi. Quando le contestazioni si concentrano su singole voci e si fondano su stime ipotetiche, senza incidere sulla tenuta complessiva dell’offerta, non si entra nel perimetro del sindacato giurisdizionale.

Sentenza TAR Campania n. 1506/2026: ricorso respinto e indicazioni operative per le gare pubbliche

In conclusione, il TAR Campania ha rigettato il ricorso e i motivi aggiunti, confermando la legittimità dell’aggiudicazione e compensando le spese di lite.

Dal punto di vista operativo emergono indicazioni che incidono direttamente sulla gestione delle gare. La nozione di servizi analoghi non può essere letta in modo formalistico quando l’appalto è strutturato come prestazione integrata, perché l’analogia deve essere valutata in relazione alla funzione complessiva della prestazione.

Nei raggruppamenti temporanei, in assenza di una previsione espressa della lex specialis, la spendita dei requisiti non può essere automaticamente ridotta a una logica proporzionale, ma deve essere letta alla luce dell’esperienza complessivamente maturata.

Sul fronte della verifica di anomalia resta fermo che il giudizio riguarda la sostenibilità complessiva dell’offerta e che il sindacato del giudice non può trasformarsi in una revisione analitica delle singole voci di costo. Ed è proprio su questo passaggio che, nella pratica, si giocherà buona parte del contenzioso nei prossimi mesi.

Nel complesso, la sentenza mostra in modo molto chiaro come i principi del D.Lgs. n. 36/2023 non operino solo nella fase di costruzione della gara, ma incidano direttamente anche sulla lettura delle clausole e sul modo in cui queste vengono applicate, diventando un parametro concreto per leggere, prima ancora che giudicare, le scelte della stazione appaltante.

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