Servizi tecnici e clausole sociali: il TAR sulle cause di esclusione
In un'interessante sentenza si ribadisce che l'obbligo di prevedere clausole sociali sussiste unicamente in presenza di contratti finanziati con risorse PNRR o di contratti riservati
L’applicazione delle clausole sociali e l’individuazione del giovane professionista nei Raggruppamenti Temporanei continuano a sollevare questioni di legittimità e di corretta interpretazione del Codice dei Contratti Pubblici.
Conferma ne è la sentenza del TAR Campania, 27 giugno 2025, n. 4783, che affronta con chiarezza il tema della tassatività delle cause di esclusione e la legittimità dell’affidamento di un incarico come progettista a un giovane professionista che abbia fatturato oltre il 50% alla società concorrente.
Clausole sociali: cosa succede in caso di omissione?
La vicenda trae origine da un ricorso presentato contro l’aggiudicazione di un appalto di servizi tecnici, sulla quale è stato presentato ricorso, in quanto l'OE avrebbe omesso l’assunzione dell’impegno a garantire una quota di occupazione giovanile e femminile (30% ciascuna) in caso di aggiudicazione. Il Disciplinare di gara prevedeva espressamente tale obbligo, qualificandolo come causa di esclusione.
Il TAR ha ribadito un principio essenziale: l’obbligo di prevedere clausole sociali, e in particolare di impegnarsi a garantire le quote di occupazione, sussiste unicamente in presenza di contratti finanziati con risorse PNRR o di contratti riservati, ai sensi dell’art. 61 del d.Lgs. 36/2023 e dell’allegato II.3 del Codice.
La procedura di gara in esame non era finanziata, nemmeno in parte, con fondi PNRR. Pertanto, la Stazione Appaltante non poteva legittimamente trasformare in causa di esclusione l’assenza di una dichiarazione che la legge riserva a fattispecie specifiche.
Il Collegio ha evidenziato che il principio di tassatività delle cause di esclusione, sancito dall’art. 10 del Codice, preclude alle stazioni appaltanti l’introduzione di motivi di esclusione non previsti dal legislatore. La clausola del Disciplinare si è quindi rivelata tamquam non esset.
In altre parole: un obbligo previsto per il PNRR non si può applicare per analogia a gare ordinarie, pena la violazione dei principi di legalità, tipicità e favor partecipationis. Il TAR ha inoltre richiamato il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui l’operatore economico non può subire conseguenze negative per avere seguito pedissequamente la modulistica predisposta dall’Amministrazione, anche quando essa si rivela non conforme a legge.
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