Servizi tecnici: la progettazione da dipendente pubblico non qualifica
Il Consiglio di Stato esclude la spendibilità della progettazione svolta come dipendente di un’Amministrazione per dimostrare la capacità tecnica in gara
L’attività di progettazione svolta all’interno della Pubblica Amministrazione può essere valorizzata come requisito di capacità tecnica ai fini della partecipazione a gare d’appalto per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura? Esiste un limite tra esperienza professionale individuale e attività imputabile all’Ente?
A chiarire i termini sulla qualificazione tecnica degli operatori economici nel settore dei servizi tecnici è il Consiglio di Stato con la sentenza del 20 giugno 2025, n. 5407, facendo luce sulla possibile spendibilità o meno di attività di progettazione svolta in qualità di dipendente di un’Amministrazione.
Requisiti di capacità tecnica: l'attività di progettazione svolta per la PA vale?
La vicenda nasce nell’ambito di un accordo quadro per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria riguardanti interventi su immobili di una Pubblica Amministrazione regionale. Il ricorrente aveva impugnato l’aggiudicazione, ritenendo illegittima la valutazione positiva della capacità tecnica di un operatore economico concorrente. Il nodo della controversia riguarda la spendibilità di attività di progettazione eseguite, in qualità di dipendente comunale, dal professionista che oggi ricopre il ruolo di socio, amministratore e direttore tecnico della società aggiudicataria.
Secondo la prospettazione difensiva, le esperienze maturate all’interno dell’Ente, pur essendo retribuite con l’incentivo tecnico di cui all’art. 113 del d.Lgs. n. 50/2016 (oggi art. 45 del d.Lgs. n. 36/2023), sarebbero assimilabili a quelle di un libero professionista e, quindi, computabili per attestare la capacità tecnica del concorrente.
Tesi che il TAR, in primo grado, aveva respinto, annullando l’aggiudicazione, con una decisione confermata anche dal Consiglio di Stato. Vediamo perché.
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