Benché siano meritevoli i propositi della Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024 (Salva Casa) – che, com’è noto ha copiosamente modificato il d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) – le tante intersezioni e interferenze tra le norme nazionali e quelle regionali generano quei vuoti all’interno dei quali è molto facile perdersi.
Le procedure in zona sismica
Ad esempio, tra le novità, il Salva Casa ha introdotto:
- delle nuove tolleranze costruttive straordinarie (per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024), modificando copiosamente l’art. 34-bis del Testo Unico Edilizia;
- dei casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo che è possibile regolarizzare (o sarebbe meglio dire “condonare”) più facilmente (art. 34-ter, TUE);
- una nuova sanatoria semplificata utilizzabile per gli abusi parziali e le variazioni essenziali (art. 36-bis, TUE).
Ciò che lega le 3 nuove disposizioni sono le procedure da seguire nelle zone sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità. Che si tratti di:
- tolleranze costruttive;
- parziali difformità, realizzate durante l'esecuzione dei lavori oggetto di un titolo abilitativo, accertate all'esito di sopralluogo o ispezione dai funzionari incaricati di effettuare verifiche di conformità edilizia, rispetto alle quali non sia seguito un ordine di demolizione o di riduzione in pristino e sia stata rilasciata la certificazione di abitabilità o di agibilità nelle forme previste dalla legge, non annullabile ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- parziali difformità e variazioni essenziali;
sarà necessaria una attestazione che gli interventi rispettino le prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della parte II del TUE.