Sicurezza in galleria: in Gazzetta Ufficiale la nuova regola tecnica di prevenzione incendi

Pubblicato il DM con i criteri generali per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea

di Redazione tecnica - 10/07/2025

Coordinamento con le normative europee, soglie dimensionali, sistemi impiantistici minimi: sono tante le novità contenute nel DM 20 giugno 2025 del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante la "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea".

Gallerie non appartenenti alla rete stradale transeuropea: in Gazzetta Ufficiale la regola tecnica antincendio

Il decreto si applica alle gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea, così come definita all’art. 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, di nuova realizzazione e a quelle in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto.

Nel dettaglio, all'Allegato I il DM disciplina:

  • nel Titolo I, le norme di prevenzione incendi per le gallerie di nuova realizzazione non appartenenti alla rete stradale transeuropea;
  • nel Titolo II, quelle per le gallerie esistenti ed in esercizio, sempre non appartenenti alla rete stradale transeuropea.

Obiettivi della Regola

Obiettivo della Regola tecnica è che le gallerie siano realizzate e gestite in modo da:

  • a) minimizzare le cause di incendio;
  • b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso degli utenti;
  • c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio;
  • d) assicurare la possibilità che gli utenti lascino la galleria indenni o che gli stessi siano soccorsi;
  • e) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Impiego dei prodotti per uso antincendio

I prodotti per uso antincendio, devono essere:

  • a) identificati univocamente sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili;
  • b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all’uso previsto;
  • c) accettati dal responsabile dell’attività, ovvero dal responsabile dell’esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.

L’impiego è consentito se sono utilizzati conformemente all’uso previsto, rispondono alle prestazioni richieste dal decreto e se:

  • a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;
  • b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione di disposizioni comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali applicabili,
  • c) oppure sono legittimamente commercializzati in uno degli Stati della Unione europea o in Turchia in virtù di specifici accordi e permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza dall’incendio, equivalente a quello previsto nelle norme tecniche.

Deroghe alle norme di prevenzione incendi

Per le gallerie che hanno caratteristiche tali da non consentire l’integrale osservanza delle disposizioni, è possibile presentare al Comando dei vigili del fuoco competente per territorio istanza di deroga ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. n. 151/2011.

Termini per l’adeguamento

Le gallerie esistenti ed in esercizio devono adeguarsi alla regola tecnica con questi tempi:

  • alla data di entrata in vigore del decreto, in relazione alle misure oer la limitazione della velocità;
  • entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto, le misure volte a favorire l’intervento dei soccorsi e per le misure di esercizio e manutenzione;
  • entro un anno in relazione alle misure volte a favorire l’autosoccorso;
  • entro cinque anni per tutte le misure rimanenti.

Il Decreto entrerà in vigore il 7 agosto 2025, imponendo un cambio di paradigma anche per le gallerie meno strutturate o in ambito urbano e periurbano. Sarà quindi importante integrare fin dalla fase progettuale la valutazione del rischio incendio, con soluzioni impiantistiche minime ma efficaci, considerando anche i tempi di adeguamento per le opere esistenti.

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