Sicurezza nei lavori in quota: PSC e POS non bastano senza la verifica effettiva del cantiere

La Cassazione conferma le responsabilità di impresa affidataria, impresa esecutrice e coordinatore sicurezza: ogni modifica delle modalità operative impone l’aggiornamento del POS e una verifica delle condizioni di lavoro

di Redazione tecnica - 18/05/2026

La gestione del rischio di caduta dall’alto non può esaurirsi nella predisposizione formale dei documenti di sicurezza, perché PSC e POS assumono reale efficacia soltanto quando vengono costruiti sulle concrete modalità esecutive dei lavori e costantemente adeguati all’evoluzione del cantiere.

È questo il principio che si ricava dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 14596/2026, che ha confermato le responsabilità penali del legale rappresentante dell’impresa affidataria, dell’amministratore della società esecutrice e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, in relazione alla morte di un lavoratore precipitato da una copertura durante l’installazione di pannelli fotovoltaici.

Lavori in quota e sicurezza in cantiere: le responsabilità di imprese e coordinatore

Nel caso in esame, il lavoratore, impegnato nelle attività sulla copertura, era precipitato da un’altezza di circa otto metri dopo avere calpestato un lucernario realizzato in materiale plastico leggero, in assenza di un percorso protetto destinato al transito delle maestranze.

Secondo quanto ricostruito nel giudizio di merito, il cantiere presentava gravi carenze sotto il profilo della sicurezza: mancavano adeguate misure di protezione contro il rischio di caduta dall’alto, non risultavano predisposte linee vita o parapetti, non era stata verificata la resistenza delle superfici di calpestio e il lavoratore non disponeva di efficaci sistemi di trattenuta e ancoraggio.

Le responsabilità erano state attribuite ai tre soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza del cantiere:

  • all’amministratore della società esecutrice dei lavori era stata contestata l’omessa predisposizione di adeguate misure di sicurezza e la mancata valutazione del rischio connesso ai lavori sulla copertura;
  • al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione era stato contestato di non avere verificato concretamente l’applicazione delle misure prevenzionistiche e di non avere sospeso le lavorazioni nonostante la presenza di un pericolo grave e immediatamente percepibile;
  • al legale rappresentante dell’impresa affidataria, invece, era stata attribuita la responsabilità di non avere verificato le condizioni di sicurezza dei lavori affidati in subappalto e la congruenza dei POS rispetto alle effettive lavorazioni da svolgere.

Il Tribunale aveva quindi condannato i tre imputati per omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica, decisione successivamente confermata dalla Corte di appello, contro la quale gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione.

L’amministratore della società esecutrice aveva contestato soprattutto la ricostruzione relativa alla sua effettiva conoscenza dell’avvio delle lavorazioni, sostenendo di avere avuto un ruolo limitato ai rapporti commerciali della società e di non avere seguito direttamente il cantiere.

Il coordinatore per la sicurezza aveva invece sostenuto che il Piano di Sicurezza e Coordinamento contenesse già la previsione del rischio di caduta dall’alto e delle relative misure di prevenzione, lamentando che il giudice d’appello non avesse adeguatamente valutato il contenuto del PSC.

Infine, il legale rappresentante dell’impresa affidataria aveva contestato la valutazione di inadeguatezza del POS della propria società, sostenendo che il documento esistesse e che la sua presunta genericità fosse stata affermata senza una diretta acquisizione agli atti, ma soltanto sulla base delle dichiarazioni rese dall’ispettore intervenuto nelle indagini.

PSC, POS e lavori in quota: il quadro normativo del D.Lgs. n. 81/2008

La decisione della Cassazione si è sviluppata attorno a diverse disposizioni del Testo Unico Sicurezza Lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), con particolare riferimento agli obblighi del datore di lavoro, del coordinatore per l’esecuzione e dell’impresa affidataria.

Nel caso del coordinatore per l’esecuzione assume rilievo soprattutto l’art. 92, che gli impone di verificare l’applicazione delle disposizioni contenute nel PSC e di sospendere le lavorazioni in presenza di un pericolo grave e imminente direttamente riscontrato.

Per l’impresa affidataria, invece, centrale è l’art. 97, che attribuisce al datore di lavoro dell’impresa affidataria il compito di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento.

La Corte ha richiamato anche il collegamento tra l’art. 97 e l’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, evidenziando come l’impresa affidataria sia tenuta non soltanto a un controllo documentale, ma anche a garantire le precondizioni necessarie affinché le imprese esecutrici possano operare in sicurezza.

La Cassazione: la sicurezza non si esaurisce nella presenza formale di PSC e POS

Uno degli aspetti più interessanti della pronuncia riguarda il chiarimento operato dalla Corte sulla differenza tra esistenza formale dei documenti di sicurezza ed effettiva gestione del rischio.

Nel caso esaminato, il coordinatore per la sicurezza aveva sostenuto che il PSC contenesse già la previsione del rischio di caduta dall’alto e le relative misure di prevenzione.

La Cassazione ha però ritenuto irrilevante questo elemento ai fini dell’esclusione della responsabilità, osservando che il coordinatore, pur essendosi recato più volte in cantiere, aveva potuto constatare direttamente l’assenza delle necessarie protezioni e la prosecuzione delle lavorazioni in quota in condizioni di evidente pericolo, senza disporne la sospensione.

Secondo la Corte, dunque, la predisposizione del PSC non esauriva gli obblighi del coordinatore, che avrebbe dovuto verificare concretamente l’attuazione delle misure di sicurezza e intervenire immediatamente davanti alla situazione di rischio.

Analoga valutazione è stata sviluppata nei confronti dell’impresa affidataria: il datore di lavoro non poteva limitarsi a un controllo formale dei documenti prodotti dalle imprese esecutrici, ma avrebbe dovuto verificare se le condizioni operative del cantiere consentissero realmente lo svolgimento delle lavorazioni in sicurezza.

Lavori in quota: ogni modifica operativa impone l’aggiornamento del POS

La parte più significativa della decisione, anche sotto il profilo operativo, riguarda però il rapporto tra organizzazione concreta dei lavori e adeguamento dei documenti di sicurezza. La Corte ha infatti attribuito particolare rilievo alla modalità con cui era stata prevista l’installazione dei pannelli fotovoltaici, da eseguire “a tappo”, cioè con pannelli molto ravvicinati tra loro.

Questa scelta organizzativa aveva ridotto sensibilmente gli spazi di movimento sulla copertura, rendendo più difficoltoso il transito degli operai e aumentando il rischio di caduta attraverso le superfici non portanti.

Si trattava, quindi, di una decisione esecutiva che modificava le condizioni operative del cantiere e che avrebbe imposto una rivalutazione del rischio e un conseguente adeguamento delle misure prevenzionistiche.

Ne deriva che il POS non può essere considerato un documento statico, predisposto una volta sola e poi cristallizzato per tutta la durata del cantiere: ogni modifica delle modalità esecutive, dell’organizzazione delle lavorazioni, dei percorsi di transito o delle condizioni operative che possa incidere sul livello di rischio impone una rivalutazione delle misure di sicurezza e, se necessario, l’aggiornamento del POS e il coordinamento con PSC e procedure operative.

Un principio a maggior ragione valido nel caso di lavori in quota, perché anche modifiche operative apparentemente secondarie possono avere delle gravi conseguenze sulla sicurezza delle maestranze, soprattutto in presenza di lucernari, superfici fragili o spazi di movimento ridotti.

Impresa affidataria e subappalto: gli obblighi di verifica della sicurezza

La sentenza dedica ampio spazio anche al ruolo dell’impresa affidataria, chiarendo ancora una volta come gli obblighi previsti dall’art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008 non abbiano natura puramente burocratica.

Secondo la Corte, l’impresa affidataria è tenuta a verificare preventivamente che le condizioni del cantiere consentano alle imprese esecutrici di operare in sicurezza, controllando la congruenza dei POS, la presenza delle necessarie misure di protezione e l’effettiva gestione dei rischi derivanti dalle lavorazioni affidate.

Nel caso specifico, l’impresa affidataria aveva individuato direttamente le modalità di installazione dei pannelli sulla copertura, ma non aveva verificato se tali modalità operative fossero compatibili con condizioni di sicurezza adeguate.

Proprio questa omissione è stata ritenuta dalla Cassazione causalmente rilevante nella verificazione dell’evento mortale.

PSC, POS e lavori in quota: la centralità della verifica delle condizioni operative

Il ricorso è stato respinto, confermando la piena legittimità della condanna dei soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza e, soprattutto, evidenziando come la sicurezza non possa essere affidata alla sola esistenza formale di PSC e POS, ma richiede un controllo continuo sull’evoluzione concreta delle lavorazioni e sulle effettive condizioni operative del cantiere.

Ogni scelta esecutiva capace di modificare le condizioni di lavoro impone una nuova valutazione del rischio e un conseguente adeguamento delle misure prevenzionistiche. Sottovalutarle significa sottovalutare anche le conseguenze che un infortunio porta con sé.

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