Sicurezza lavoro e requisiti offerta: un obbligo del TUSL può diventare causa di esclusione?
La sentenza del Consiglio di Stato n. 9835/2025: gli obblighi di sicurezza sul lavoro non possono diventare requisiti di partecipazione senza una previsione espressa nella lex specialis
Nelle procedure di affidamento non è raro che obblighi derivanti dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro vengano richiamati negli atti di gara. Più complesso è stabilire se e quando tali obblighi possano incidere già sulla fase di partecipazione, trasformandosi in requisiti tecnici dell’offerta.
Può una prescrizione in materia di sicurezza sul lavoro diventare causa di esclusione se non è prevista in modo espresso dalla lex specialis? E quale ruolo possono avere i chiarimenti della stazione appaltante in questo passaggio?
Si tratta di un interessante intreccio tra i profili tecnici dell’offerta e obblighi derivanti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, su cui si è soffermato il Consiglio di Stato con la sentenza del 12 dicembre 2025, n. 9835, offrendo un chiarimento di sistema che può risultare particolarmente utile per stazioni appaltanti e operatori economici.
Requisiti di gara e sicurezza sul lavoro: cosa può davvero giustificare l’esclusione
La controversia prende avvio da una procedura di gara svolta in ambito SdaPA finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura di beni destinati all’utilizzo in ambito sanitario.
La documentazione di gara, oltre alle caratteristiche generali, non indicava in modo espresso tra i requisiti tecnici minimi a pena di esclusione, la presenza di dispositivi di sicurezza per l’utilizzo del prodotto oggetto di offerta.
Nel corso della procedura, alcuni operatori avevano quindi chiesto chiarimenti alla stazione appaltante in merito all’applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro. Le risposte fornite si erano limitate a richiamare genericamente il rispetto della normativa, senza esplicitare alcuna comminatoria espulsiva.
Nonostante ciò, in sede di verifica di conformità, un’offerta era stata esclusa per l’assenza di un dispositivo di sicurezza, ritenuto necessario proprio alla luce delle norme in materia di prevenzione dei rischi professionali.
Il giudice di primo grado aveva annullato l’esclusione, ritenendo che l’obbligo invocato non potesse operare come requisito di partecipazione. La questione è quindi approdata al Consiglio di Stato.
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