Sicurezza nelle scuole: il MIM proroga la rendicontazione interventi

In Gazzetta Ufficiale il decreto con il nuovo termine per la rendicontazione degli interventi di messa in sicurezza di solai e controsoffitti degli edifici scolastici finanziati dal decreto MIUR n. 254/2021

di Redazione tecnica - 16/01/2026

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2026, n. 10, il decreto del 10 dicembre 2025 con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha ulteriormente prorogato il termine per la rendicontazione degli interventi di messa in sicurezza di solai e controsoffitti degli edifici scolastici, riconoscendo le difficoltà operative riscontrate da molti enti locali nella fase conclusiva delle procedure.

Messa in sicurezza solai e controsoffitti nelle scuole: proroga per la rendicontazione

Ricordiamo che con il decreto del 6 agosto 2021, il Ministero aveva messo a disposizione oltre 43 milioni di euro per finanziare gli interventi resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici scolastici pubblici, con una logica selettiva basata su:

  • urgenza degli interventi;
  • tempestività nell’esecuzione delle indagini;
  • corretta e tempestiva rendicontazione.

La ripartizione delle risorse era stata così articolata:

  • € 25.900.000 in favore di Comuni e Unioni di Comuni, per interventi di importo superiore a € 20.000, a condizione che le indagini fossero state eseguite e rendicontate per prime;
  • € 17.104.901 destinati a Province e Città metropolitane, sempre per interventi superiori a € 20.000.

Sul piano finanziario, il meccanismo prevedeva:

  • erogazione immediata del 30% del contributo;
  • pagamenti successivi per stati di avanzamento fino al 90%;
  • saldo finale del 10% alla presentazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo.

Il termine originario per la rendicontazione finale era fissato al 31 dicembre 2022, pena la decadenza dal contributo.

Le proroghe succedutesi nel tempo

Nel corso degli anni, il legislatore è già intervenuto più volte per prorogare i termini, prendendo atto delle difficoltà operative legate a:

  • rallentamenti nella fase esecutiva;
  • sovrapposizione di diverse linee di finanziamento;
  • complessità amministrative nella chiusura delle procedure.

Da ultimo, il decreto del 28 dicembre 2024 aveva distinto tra:

  • termine di conclusione dei lavori: 31 agosto 2025;
  • termine di rendicontazione finale: 31 dicembre 2025.

È proprio su quest’ultimo termine che interviene ora il decreto del 10 dicembre 2025.

La nuova proroga: rendicontazione al 30 giugno 2026

Con l’articolo 1 del nuovo decreto, il MIM ha stabilito che:

  • il termine ultimo per la rendicontazione finale è prorogato dal 31 dicembre 2025 al 30 giugno 2026,
  • la proroga riguarda esclusivamente gli interventi i cui lavori sono stati conclusi entro il 31 agosto 2025.

Si tratta quindi di una proroga mirata, che non rimette in discussione i tempi di esecuzione delle opere, ormai scaduti, ma concede più tempo per completare correttamente la fase amministrativa e contabile.

Resta fermo un punto essenziale: il mancato rispetto del nuovo termine comporta la decadenza dal contributo, con obbligo di restituzione delle somme eventualmente già erogate allo Stato.

Indicazioni operative per enti e tecnici

Alla luce del nuovo termine, è opportuno che enti locali e professionisti incaricati verifichino con attenzione:

  • che i lavori risultino formalmente conclusi entro il 31 agosto 2025;
  • la completezza della documentazione di spesa e tecnica;
  • la coerenza tra stati di avanzamento, certificazioni e importi rendicontati;
  • il corretto caricamento di tutti gli atti nel sistema informativo ministeriale.

Il tempo concesso dalla proroga va utilizzato per chiudere in modo ordinato e definitivo procedimenti che, nella maggior parte dei casi, hanno riguardato interventi urgenti e delicati sotto il profilo della sicurezza, evitando che criticità amministrative vanifichino da un punto di vista finanziario lavori già eseguiti.

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