Silenzio assenso e permesso di costruire: il TAR ribadisce l’obbligo di provvedere

Il TAR Campania, con la sentenza n. 6226/2025, chiarisce che il mancato provvedimento del Comune nei termini comporta la formazione del permesso di costruire per silenzio assenso

di Redazione tecnica - 09/10/2025

Cosa accade se il Comune non risponde entro i termini alla richiesta di permesso di costruire? Il privato può considerare formato il titolo per silenzio assenso? E in che modo l’amministrazione deve comportarsi per evitare che l’inerzia determini effetti giuridici favorevoli al richiedente?

Silenzio assenso e permesso di costruire: la PA ha l’obbligo di provvedere

Su questo terreno interviene il TAR Campania con la sentenza del 17 settembre 2025, n. 6226, che torna a definire i confini applicativi dell’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) e, soprattutto, gli obblighi che gravano sulle amministrazioni quando non concludono il procedimento edilizio nei tempi di legge.

La vicenda prende le mosse dalla presentazione di un’istanza di permesso di costruire per ampliamento del 20% ai sensi della legge regionale Campania n. 19/2009. Decorso ampiamente il termine procedimentale senza alcun provvedimento espresso, l’interessata aveva diffidato il Comune a concludere il procedimento o, in via subordinata, a rilasciare l’attestazione del silenzio-assenso prevista dall’art. 20, comma 8, del Testo Unico Edilizia.

L’Amministrazione, tuttavia, non aveva fornito alcun riscontro; da qui il ricorso al TAR per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e l’ordine di provvedere. Il Comune, costituitosi in giudizio, aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che la richiedente non avesse provato la titolarità del diritto di proprietà sull’immobile.

L’eccezione è stata rigettata: il Tribunale ha accertato che la ricorrente era delegata dagli altri comproprietari e che l’ente non aveva fornito alcuna prova contraria.

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