Silenzio-assenso e permesso di costruire: gli abusi non bloccano il titolo tacito

Il CGA della Regione Siciliana (parere n. 290/2025) conferma che la difformità urbanistica non impedisce il silenzio-assenso ex art. 20 del Testo Unico Edilizia

di Redazione tecnica - 05/12/2025

Quando si presenta un’istanza di permesso di costruire e il Comune non risponde entro i termini, fino a che punto è possibile applicare il silenzio-assenso? La presenza di una difformità urbanistica blocca il procedimento oppure il meccanismo del silenzio continua comunque a operare? E quali sono, in concreto, le uniche condizioni che impediscono al titolo edilizio tacito di formarsi?

Silenzio-assenso e permesso di costruire: il parere del CGARS

Hanno risposto a queste domande le Sezioni riunite del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana che, con il parere n. 290 del 26 novembre 2025, ha provato a sciogliere dei dubbi sui quali la giustizia amministrativa è più volte intervenuta. Un parere importante perché, soprattutto alla luce della recente modifica del comma 8, art. 20, d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), riporta l’attenzione sulla funzione vera del silenzio-assenso e sui limiti che la legge - non la prassi amministrativa - gli assegna.

Ricordiamo che il silenzio-assenso è uno degli istituti che più incidono sulla vita quotidiana dei procedimenti edilizi. Nasce come risposta all’inerzia della pubblica amministrazione e, nel tempo, è diventato un elemento centrale nelle politiche di semplificazione. Tuttavia, nonostante la sua apparente chiarezza, continua a essere circondato da dubbi interpretativi, soprattutto quando l’intervento richiesto presenta possibili criticità urbanistiche.

La difficoltà sta nel tenere distinto il piano procedimentale - su cui opera il silenzio - dal piano sostanziale della conformità urbanistica. Due livelli che spesso vengono confusi, con il rischio di attribuire al silenzio-assenso un significato che la legge non gli riconosce.

È in questo contesto che si colloca il parere del CGARS, chiamato a chiarire se la mancanza di conformità urbanistica possa impedire la formazione del titolo tacito.

Il caso oggetto del parere

La richiesta al CGARS nasce dal dubbio, tutt’altro che marginale, che un progetto non conforme allo strumento urbanistico vigente possa di per sé impedire la formazione del silenzio-assenso. Secondo questa impostazione, l’amministrazione non potrebbe mai “tacere” di fronte a una difformità e, quindi, il meccanismo dell’art. 20 non potrebbe operare.

Il quesito, nella sua essenza, era questo: il silenzio può produrre effetti anche quando l’intervento non rispetta la disciplina urbanistica?

Il CGA ha colto l’occasione per ripercorrere l’intera evoluzione normativa - nazionale e regionale - restituendo un quadro interpretativo coerente e, soprattutto, perfettamente ancorato al testo della legge.

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati