Silenzio-assenso e permesso di costruire: gli abusi non bloccano il titolo tacito
Il CGA della Regione Siciliana (parere n. 290/2025) conferma che la difformità urbanistica non impedisce il silenzio-assenso ex art. 20 del Testo Unico Edilizia
Quadro normativo di riferimento
L’art. 20 del d.P.R. 380/2001, applicabile in Sicilia per espressa previsione dell’art. 1 della L.R. n. 16/2016 che ha previso su questo un recepimento dinamico, individua con precisione i casi in cui il silenzio-assenso non può formarsi.
In particolare, prima dell’ultimissima modifica al comma 8, art. 20, arrivata in questi giorni dalla Legge 2 dicembre 2025, n. 182, era previsto come unico limite al silenzio assenso la presenza di vincoli, in particolare ambientali, paesaggistici e culturali, che richiedono inevitabilmente un provvedimento espresso.
Tutto il resto - comprese le valutazioni urbanistiche - resta fuori dall’ambito delle cause ostative.
Appare utile ricordare che, ai sensi della citata Legge n. 182/2025, in presenza di immobile vincolato sul quale sono già state rilasciate tutte le autorizzazioni da parte delle Autorità preposte alla gestione del vicolo, adesso è possibile applicare il silenzio assenso sull’istanza di rilascio del permesso di costruire.
Il CGARS richiama anche il parallelismo con l’art. 20 della legge 241/1990, che attribuisce al silenzio una valenza provvedimentale fondata esclusivamente sul decorso del termine. È la stessa logica che ritroviamo nel Testo Unico Edilizia: il silenzio non valuta il merito, certifica l’inerzia.
A completare il quadro sono intervenute alcuni interventi della Corte costituzionale che, già negli anni Novanta, hanno riconosciuto la piena legittimità del silenzio-assenso anche in materia edilizia, purché non si ricada in contesti vincolati.
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