Silenzio-assenso e permesso di costruire: gli abusi non bloccano il titolo tacito

Il CGA della Regione Siciliana (parere n. 290/2025) conferma che la difformità urbanistica non impedisce il silenzio-assenso ex art. 20 del Testo Unico Edilizia

di Redazione tecnica - 05/12/2025

I principi espressi dal parere

Il punto più forte che il parere ribadisce è che la mancanza di conformità urbanistica non rientra tra le cause che impediscono la formazione del titolo tacito. Non basta, quindi, che l’intervento sia potenzialmente incompatibile con lo strumento urbanistico per bloccare il meccanismo del silenzio.

Se il legislatore avesse voluto introdurre questo limite, lo avrebbe scritto.

Altro aspetto importante è che lo Sportello Unico, chiamato a certificare il formarsi del silenzio, non deve verificare la conformità del progetto. Il suo compito è molto più semplice: attestare che il termine è decorso senza risposta.

Il CGARS ha, dunque, ribadito che il silenzio-assenso non nasce per “sanare” eventuali difformità, ma per garantire che il procedimento non rimanga sospeso a tempo indeterminato. È un rimedio contro l’inerzia, non un giudizio di legittimità.

Che il titolo tacito si formi non significa che l’intervento sia automaticamente legittimo. Se l’opera risulta non conforme, l’amministrazione può intervenire con gli strumenti dell’autotutela e della vigilanza sull’attività edilizia (art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990).

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