Silenzio-assenso e permesso di costruire: gli abusi non bloccano il titolo tacito

Il CGA della Regione Siciliana (parere n. 290/2025) conferma che la difformità urbanistica non impedisce il silenzio-assenso ex art. 20 del Testo Unico Edilizia

di Redazione tecnica - 05/12/2025

Analisi tecnica

Il parere del CGA si muove lungo una linea di coerenza con tutta la normativa sulla semplificazione. La funzione del silenzio-assenso non è quella di sostituire il controllo urbanistico, ma quella di evitare che il procedimento rimanga sospeso oltre i termini fissati dalla legge. È un meccanismo che appartiene al piano procedimentale, non a quello della conformità edilizia.

Questo significa che il silenzio:

  • si forma anche in presenza di difformità;
  • non rende conforme ciò che non lo è;
  • non impedisce all’amministrazione di intervenire successivamente;
  • non esonera il progettista dalle responsabilità sulla correttezza dell’intervento.

Dal punto di vista tecnico, quindi, il titolo tacito ha lo stesso valore di un permesso di costruire espresso, ma non è una “protezione assoluta”. Se il progetto è illegittimo, resta annullabile.

Per i professionisti questo comporta una doppia attenzione: comprendere la portata del silenzio-assenso come strumento procedimentale e, allo stesso tempo, mantenere massima cura nella verifica della conformità urbanistica.

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