Silenzio-assenso e permesso di costruire: gli abusi non bloccano il titolo tacito
Il CGA della Regione Siciliana (parere n. 290/2025) conferma che la difformità urbanistica non impedisce il silenzio-assenso ex art. 20 del Testo Unico Edilizia
Analisi tecnica
Il parere del CGA si muove lungo una linea di coerenza con tutta la normativa sulla semplificazione. La funzione del silenzio-assenso non è quella di sostituire il controllo urbanistico, ma quella di evitare che il procedimento rimanga sospeso oltre i termini fissati dalla legge. È un meccanismo che appartiene al piano procedimentale, non a quello della conformità edilizia.
Questo significa che il silenzio:
- si forma anche in presenza di difformità;
- non rende conforme ciò che non lo è;
- non impedisce all’amministrazione di intervenire successivamente;
- non esonera il progettista dalle responsabilità sulla correttezza dell’intervento.
Dal punto di vista tecnico, quindi, il titolo tacito ha lo stesso valore di un permesso di costruire espresso, ma non è una “protezione assoluta”. Se il progetto è illegittimo, resta annullabile.
Per i professionisti questo comporta una doppia attenzione: comprendere la portata del silenzio-assenso come strumento procedimentale e, allo stesso tempo, mantenere massima cura nella verifica della conformità urbanistica.
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