Silenzio-assenso e permesso di costruire: gli abusi non bloccano il titolo tacito
Il CGA della Regione Siciliana (parere n. 290/2025) conferma che la difformità urbanistica non impedisce il silenzio-assenso ex art. 20 del Testo Unico Edilizia
Conclusioni operative
In conclusione, il CGARS ha confermato che la difformità urbanistica non impedisce la formazione del silenzio-assenso sull’istanza di permesso di costruire. Il titolo edilizio tacito si forma per effetto del semplice decorso del termine.
Volendo riassumere per punti:
- il silenzio-assenso opera in modo pieno nei procedimenti ordinari;
- il SUE deve rilasciare l’attestazione limitandosi al profilo temporale;
- la conformità urbanistica resta un requisito sostanziale da verificare a prescindere;
- in caso di irregolarità, l’amministrazione può intervenire in autotutela;
- il titolo tacito non sana eventuali difformità: responsabilità e controlli rimangono invariati.
Il silenzio-assenso, dunque, non è un giudizio sulla bontà urbanistica del progetto, ma un rimedio alla mancata risposta del Comune. Comprenderne i limiti e le potenzialità è essenziale per gestire correttamente i procedimenti e per evitare fraintendimenti che, nella pratica, possono costare molto cari.
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