Sismabonus acquisti: no cessione con acconto nel 2024 e rogito nel 2025

Agevolazioni ridotte e cessione del credito non più possibile se i lavori sono stati conclusi dopo il 31 dicembre 2024

di Cristian Angeli - 17/07/2025

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Il Sismabonus acquisti, previsto dall’art. 16, comma 1-septies del D.L. n. 63/2013, è una detrazione che riguarda gli immobili acquistati da imprese di costruzione che hanno effettuato interventi di demolizione e ricostruzione con riduzione del rischio sismico. L’agevolazione, fruibile anche da soggetti IRPEF o IRES, era fino al 2024 pari all’85% del prezzo di acquisto, su un massimale di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Negli anni passati, il beneficio è stato ampiamente utilizzato in contesti di riqualificazione urbana in zona sismica 1, 2 o 3, ma con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025 lo scenario è cambiato radicalmente. E il momento di ultimazione dei lavori strutturali, oggi più che mai, diventa l’elemento chiave per determinare se la spesa è ammissibile, in quale anno, con quale aliquota, e con quali modalità di fruizione.

L’importanza dell’ultimazione dei lavori strutturali

Un concetto spesso sottovalutato riguarda la distinzione tra ultimazione del fabbricato nel suo insieme e ultimazione dei soli lavori strutturali antisismici. È quest’ultima condizione che rileva ai fini dell’agevolazione.

Secondo la prassi consolidata dell’Agenzia delle Entrate – confermata sia nella Circolare 17/E del 26 giugno 2023, sia nella Risoluzione 14/E dell’8 marzo 2024 – la detrazione può essere riconosciuta solo a partire dall’anno in cui sono terminati i lavori antisismici e sono state prodotte le necessarie attestazioni tecniche:

  • Allegato B – asseverazione del progettista sulla riduzione del rischio sismico;
  • Allegato B-1 e B-2 – attestazioni del direttore lavori e del collaudatore statico.

Il deposito di questi documenti presso lo sportello unico è condizione essenziale. Se mancano o sono successivi al 31/12/2024, tutte le spese – anche gli acconti – si considerano sostenute nel 2025. È quindi irrilevante che l’acquirente abbia effettuato il pagamento (o anche firmato il preliminare) in anni precedenti: senza il completamento dei lavori strutturali, non si configura il presupposto fiscale e l’intera spesa si intende riferita all’anno successivo.

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