Soccorso istruttorio e cauzione provvisoria: i limiti fissati dal Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato (sentenza n. 5194/2025) conferma che l’integrazione della garanzia provvisoria non può avvenire con efficacia successiva alla scadenza delle offerte: tutela della par condicio e immodificabilità dell’offerta.

di Gianluca Oreto - 16/09/2025

Il soccorso istruttorio può davvero spingersi fino a consentire la formazione di atti con data successiva alla scadenza delle offerte? È uno strumento utilizzabile per sanare una cauzione irregolare o la garanzia deve essere valida fin dal momento della presentazione? Un’integrazione tardiva è sufficiente o viola la par condicio? E, infine, in quali casi è applicabile la riduzione del 30% dell’importo della cauzione prevista dal Codice?

Soccorso istruttorio e cauzione provvisoria: la sentenza Consiglio di Stato

Sono questi i quesiti al centro della sentenza n. 5194 del 13 giugno 2025, mediante la quale il Consiglio di Stato affronta un caso delicato in materia di appalti nei settori speciali, con particolare riferimento alla regolarizzazione della garanzia provvisoria mediante soccorso istruttorio.

La controversia nasce da una gara bandita da una società di gestione aeroportuale per l’affidamento pluriennale dei servizi di sicurezza presso due scali di primaria importanza.

All’esito della procedura, la graduatoria vedeva al primo posto un operatore che, tuttavia, aveva presentato una cauzione provvisoria di importo inferiore di circa il 30% rispetto a quanto previsto dalla lex specialis. L’impresa giustificava tale riduzione con il possesso della certificazione ISO 9001, richiamando l’art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti).

La stazione appaltante, ritenendo plausibile l’interpretazione, attivava il soccorso istruttorio e consentiva all’aggiudicataria di integrare la garanzia dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Contro questa scelta insorgeva la seconda classificata, sostenendo che la garanzia dovesse essere completa e valida fin dall’inizio e che l’integrazione tardiva violasse i principi di par condicio e di immodificabilità dell’offerta. Il TAR Lombardia accoglieva il ricorso e annullava l’aggiudicazione. Da qui il doppio appello davanti al Consiglio di Stato.

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