Soccorso istruttorio e firma digitale: il TAR sull'errore non sanabile

La sentenza TAR Sicilia n. 2470/2025 chiarisce il ruolo della firma digitale e i confini del soccorso istruttorio nelle procedure telematiche

di Redazione tecnica - 19/11/2025

Cosa succede quando l’offerta economica e la documentazione amministrativa di un concorrente risultano firmate digitalmente da un soggetto privo di poteri di rappresentanza?

Il soccorso istruttorio può davvero rimediare a un errore materiale nell’utilizzo del dispositivo di firma digitale? E fino a che punto l’approccio “sostanzialistico” delle gare telematiche può incidere sulla tassatività delle cause di esclusione?

A rispondere nel merito è il TAR Sicilia, con la sentenza dell’11 novembre 2025, n. 2470, confermando l’esclusione di un operatore economico per la mancanza della firma digitale del legale rappresentante.

Soccorso istruttorio e firma digitale: quando l'errore dell'OE non è sanabile?

Nel caso in esame, la società ricorrente aveva partecipato a una procedura per l’affidamento di lavori di manutenzione straordinaria. Durante la verifica della documentazione amministrativa, la stazione appaltante aveva rilevato che l’offerta economica e tutti gli atti caricati in piattaforma risultavano firmati digitalmente dal socio di maggioranza, anziché dall’amministratore unico.

La Commissione aveva quindi attivato il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023 per verificare l’eventuale esistenza di poteri di rappresentanza. La società aveva risposto spiegando che si era trattato di un errore materiale nell’utilizzo del dispositivo di firma e aveva prodotto un atto di ratifica con cui l’amministratore unico “faceva proprio” l’operato del socio.

All’esito dell’istruttoria, la stazione appaltante aveva confermato l’esclusione e proposto l’aggiudicazione al concorrente secondo classificato.

Da qui il ricorso al TAR, fondato sull’idea che la piattaforma telematica garantisse comunque la riconducibilità dell’offerta all’operatore e che la ratifica successiva fosse idonea a sanare il vizio.

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