Soccorso istruttorio: il Consiglio di Stato sull’indicazione del gruppo di progettazione
Il soccorso istruttorio non può diventare un rimedio generalizzato per sanare omissioni sostanziali, ma serve a garantire la completezza della documentazione amministrativa senza alterare la par condicio tra i concorrenti
Fino a che punto la stazione appaltante può intervenire per colmare le carenze della documentazione di gara? È possibile utilizzare il soccorso istruttorio quando mancano le dichiarazioni sui requisiti generali dei progettisti o la firma del legale rappresentante? E quali limiti derivano dal principio di autoresponsabilità e dall’identità soggettiva dell’operatore economico?
Sono questi i temi affrontati dal Consiglio di Stato con la sentenza del 23 settembre 2025, n. 7461, che offre un’interpretazione sistematica dell’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, chiarendo i rapporti tra documentazione amministrativa, offerta tecnica e poteri integrativi della stazione appaltante.
Soccorso istruttorio e gruppo di progettazione: i limiti applicativi secondo il Consiglio di Stato
Il caso trae origine da una procedura di appalto integrato per la progettazione e l’esecuzione di lavori pubblici. Uno dei concorrenti lamentava che l’aggiudicatario non avesse presentato le dichiarazioni sui requisiti generali del direttore tecnico e dei progettisti incaricati, e che l’indicazione del gruppo di progettazione provenisse non dal legale rappresentante dell’impresa, ma da un tecnico interno, privo di delega formale.
Secondo il ricorrente, la stazione appaltante aveva utilizzato in modo improprio il soccorso istruttorio, attivato per integrare la documentazione mancante e successivamente ritenuto adempiuto, sebbene alcune dichiarazioni fossero state trasmesse oltre il termine fissato.
La questione è quindi ruotata intorno a un punto essenziale: quando il soccorso istruttorio può dirsi legittimo e quando, invece, travalica i suoi limiti funzionali?
Soccorso istruttorio: le indicazioni del Codice Appalti
Il soccorso istruttorio è disciplinato dall’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, che attribuisce alla stazione appaltante la facoltà di:
- “a) integrare ogni elemento mancante nella documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte […] con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica;
- b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione o di ogni altro documento richiesto […] sempre con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica”.
Il limite espresso dalla norma è netto: non sono sanabili “le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente”. In altre parole, il soccorso istruttorio non può incidere sulla sostanza dell’offerta né alterare la certezza soggettiva della partecipazione.
A ciò si aggiunge l’art. 47, comma 2, del d.P.R. n. 445/2000, che ammette la possibilità che una dichiarazione sostitutiva possa essere resa anche da un soggetto delegato o responsabile del gruppo di progettazione, purché la riferibilità all’operatore economico sia chiara e inequivocabile.
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