Decisione del TAR e Analisi tecnica
Alla luce del delineato quadro normativo e giurisprudenziale, il TAR ha chiarito subito che la clausola del disciplinare dedicata al soccorso istruttorio rappresenta un punto di partenza imprescindibile.
Nel caso di specie, l’art. 19.3 stabiliva infatti che “il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile”. Una previsione ampia, che consentiva una regolarizzazione laddove non vi fosse alcun rischio di alterare l’offerta o l’identità del concorrente.
Secondo i giudici di primo grado, questa clausola ha natura vincolante e, non essendo stata impugnata, non può essere messa in discussione a posteriori. È un principio processuale semplice ma decisivo: se un concorrente ritiene illegittima una previsione del disciplinare, deve contestarla subito e non può attendere l’esito della gara e poi lamentarne l’applicazione.
Quanto alla sottoscrizione dell’offerta economica, il TAR ha considerato pienamente legittimo l’intervento correttivo della stazione appaltante. Dalla documentazione e dalle modalità di invio tramite piattaforma telematica emergeva chiaramente la volontà del raggruppamento nel suo insieme, senza alcuna incertezza sulla provenienza dell’offerta. La firma mancante della mandataria non modificava il contenuto dell’offerta e non incideva sulla parità di trattamento tra i concorrenti. Si trattava di un’irregolarità formale, non di un difetto sostanziale.
Più lineare ancora il tema dei patti di integrità. Il TAR li inquadra correttamente nella documentazione amministrativa (busta A): elementi che non hanno alcun impatto sul contenuto tecnico o economico dell’offerta. Una loro omissione rientra quindi a pieno titolo tra le ipotesi integrabili ai sensi dell’art. 101, co. 1, lett. a). Prima di escludere un concorrente, la stazione appaltante deve accertare se la mancata allegazione sia una dimenticanza o un rifiuto sostanziale di assumere un impegno. In questo caso, l’invito a completare la documentazione era non solo legittimo, ma doveroso.
Un passaggio interessante della sentenza riguarda, inoltre, la coerenza dell’azione amministrativa: anche il concorrente ricorrente, in un’altra fase della procedura, aveva beneficiato del soccorso istruttorio per regolarizzare la propria documentazione tecnica. Un elemento che rafforza la conclusione del TAR: l’amministrazione ha applicato l’istituto in modo coerente, equilibrato e non discriminatorio.
Nel complesso, il TAR segue perfettamente il solco tracciato dal Consiglio di Stato: il soccorso istruttorio non può alterare l’offerta, ma deve essere utilizzato per evitare esclusioni fondate su aspetti meramente formali, soprattutto quando la volontà del concorrente è chiara e ricostruibile.