Soccorso procedimentale: legittimo se non altera la sostanza dell’offerta
Il Consiglio di Stato conferma la distinzione tra soccorso istruttorio e procedimentale: ammessi i chiarimenti che chiariscono, non quelli che modificano
Una stazione appaltante può chiedere chiarimenti sull’offerta economica senza violare il principio di immodificabilità? Come si applica in questo caso, se possibile, il soccorso istruttorio?
La risposta arriva dal Consiglio di Stato con la sentenza del 30 ottobre 2025, n. 8436, che affronta una questione spesso dibattuta in materia di procedure di gara: l’equilibrio tra richiesta di chiarimenti e l’illegittima modifica postuma dell’offerta economica.
Soccorso istruttorio: quando è applicabile all’offerta?
La controversia nasce da una procedura negoziata indetta per un appalto integrato comprendente la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione di un edificio.
L’impresa aggiudicataria aveva presentato un’offerta con ribasso unico del 33,89% sull’importo soggetto a ribasso, ma nel modulo cartaceo aveva indicato “zero” accanto alla voce relativa alla progettazione esecutiva.
L’amministrazione, ritenendo che si trattasse di un mero errore materiale, ha chiesto chiarimenti all’OE, che ha confermato la volontà di applicare lo stesso ribasso anche alla progettazione. Da qui l’aggiudicazione dell’appalto.
Ne è scaturito il ricorso della seconda classificata, che ha impugnato l’esito sostenendo che si trattasse di una modifica sostanziale dell’offerta, vietata dal principio di immodificabilità.
Già in primo grado il TAR aveva rigettato il ricorso, ritenendo che l’offerta fosse chiara e univoca sin dall’origine, e che l’intervento dell’amministrazione si fosse limitato a una precisazione coerente con i principi del risultato e della fiducia di cui agli articoli 1 e 2 del Codice dei contratti.
Da qui l’appello al Consiglio di Stato.
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