Principio di invarianza: quando si cristallizza la soglia di anomalia?

Il TAR Lazio chiarisce l’applicazione del principio di invarianza della soglia di anomalia, specificando che la soglia resta modificabile fino all’aggiudicazione definitiva

di Redazione tecnica - 11/12/2025

Quando può dirsi “cristallizzata” la soglia di anomalia? È sufficiente la prima proposta di aggiudicazione oppure occorre attendere l’aggiudicazione definitiva?

E, soprattutto, cosa accade se nella fase di verifica o di soccorso istruttorio muta il numero dei concorrenti ammessi? La stazione appaltante è obbligata a procedere con un semplice scorrimento della graduatoria oppure può (e deve) ricalcolare nuovamente la soglia?

A chiarire i dubbi, ricorrenti specie quando si utilizza l’inversione procedimentale dell’art. 107 del Codice, è la sentenza del TAR Lazio del 10 dicembre 2025, n. 22309, confermando che la soglia resta “mobile” fino all’adozione dell’aggiudicazione definitiva.

Calcolo soglia di anomalia: chiarimenti dal TAR sul principio di invarianza

La controversia riguardava una procedura aperta, con inversione procedimentale, per l’affidamento di un accordo quadro relativo a lavori di manutenzione stradale. Nel corso della gara erano emerse due esclusioni successive: prima la prima graduata, poi la seconda.

A quel punto la stazione appaltante aveva effettuato un nuovo ricalcolo della soglia di anomalia - facendo quindi “regredire” il procedimento alla fase di verifica delle offerte - anziché procedere con un semplice scorrimento della graduatoria.

La ricorrente contestava tale scelta, richiamando il disciplinare e sostenendo che la soglia non potesse più essere modificata. Una tesi che il TAR ha ritenuto infondata, alla luce del quadro normativo sul calcolo della soglia di anomalia.

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